Circolare numero 64 del 14-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del DL 22 gennaio 1990, n. 6, che abroga la legge n. 26/1981 e pone in liquidazione il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali dal 1 febbraio 1990. Viene ridefinito il regime dei versamenti contributivi: prima di tale data alcuni contributi erano riscossi tramite il Fondo, mentre dal 1 febbraio 1990 le compagnie e i gruppi portuali devono versare direttamente all’INPS anche i contributi per SSN, malattia, maternità e Gescal, assumendo come base imponibile le retribuzioni effettivamente corrisposte. La circolare disciplina anche la gestione delle pendenze anteriori, l’aggiornamento dei codici di autorizzazione e le modalità di compilazione del mod. DM10/2-89.
Regime contributivo delle compagnie e dei gruppi portuali dopo il DL 22 gennaio 1990, n. 6
Regime contributivo delle compagnie e dei gruppi portuali dopo il DL 22 gennaio 1990, n. 6
La circolare disciplina le conseguenze contributive dell’abrogazione della legge n. 26/1981 e della conseguente liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. Il provvedimento produce effetti dal 1 febbraio 1990 e modifica il soggetto deputato alla riscossione di alcuni contributi, oltre alle modalità di determinazione della base imponibile e agli adempimenti operativi delle compagnie e dei gruppi portuali.
Quadro normativo e liquidazione del Fondo
Il DL 22 gennaio 1990, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1990, abroga la legge 17 gennaio 1981, n. 26, istitutiva del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. Il Fondo viene posto in liquidazione dal 1 febbraio 1990 e le relative operazioni sono affidate a un commissario liquidatore, nominato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile, in carica sino al 31 dicembre 1992.
Regime contributivo fino al 31 gennaio 1990
Prima dell’entrata in vigore del DL n. 6/1990, la riscossione dei contributi relativi a:
- Servizio Sanitario Nazionale,
- indennità di malattia,
- indennità di maternità,
- Gescal,
era affidata, in base a convenzione stipulata in attuazione dell’art. 3, lettera D, della legge n. 26/1981, al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
L’importo dei contributi era determinato per i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali sulla base delle retribuzioni convenzionali e dei periodi medi di occupazione fissati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile, secondo le modalità previste dalla legge n. 26/1981.
Per le assicurazioni obbligatorie IVS, Tbc, disoccupazione, trattamento di fine rapporto e assistenza orfani ex ENAOLI, le compagnie e i gruppi portuali operavano invece direttamente con le competenti Sedi dell’Istituto, calcolando i contributi sulle retribuzioni di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo le regole generali. Analogo rapporto diretto con l’Istituto valeva per la CUAF, la cui contribuzione restava agganciata alle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale 13 maggio 1969, da aggiornarsi secondo la disciplina dei minimali vigenti.
La circolare precisa inoltre che per tali lavoratori non si applica il regime del DPR 30 aprile 1970, n. 602, espressamente esclusivo per gli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti dall’autorità marittima.
Nuovo regime dal 1 febbraio 1990
Dal 1 febbraio 1990, per effetto del DL n. 6/1990, le compagnie e i gruppi portuali devono versare direttamente all’INPS anche i contributi dovuti per:
- prestazioni del SSN,
- copertura delle indennità economiche di malattia,
- copertura delle indennità economiche di maternità,
- Gescal.
Il cambiamento riguarda i lavoratori portuali iscritti nei registri di cui all’art. 150 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e i lavoratori avventizi iscritti nei registri di cui all’art. 194 del medesimo Regolamento.
Base imponibile e criteri di calcolo
Con la soppressione del Fondo viene meno ogni riferimento alle vecchie retribuzioni convenzionali e ai periodi medi di occupazione per il calcolo dei contributi SSN, malattia, maternità e Gescal. Dal 1 febbraio 1990 tali contributi devono essere calcolati sulle retribuzioni di fatto corrisposte, secondo l’art. 12 della legge n. 153/1969, nel rispetto dei limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti dalla normativa vigente.
In sostanza, il decreto-legge determina un allineamento dell’imponibile di tali contribuzioni al criterio già adottato per le altre assicurazioni obbligatorie. Resta invece invariato il criterio di determinazione dell’imponibile CUAF, che continua a essere regolato dal sistema delle retribuzioni convenzionali.
Pendenze anteriori al 1 febbraio 1990
Per i periodi anteriori al 1 febbraio 1990 non sono richiesti adempimenti particolari da parte delle SAP per quanto concerne i contributi SSN, malattia, maternità e Gescal. I rapporti finanziari relativi al Fondo cessato saranno definiti direttamente tra la Direzione Generale e il commissario liquidatore.
Indicazioni operative per le Sedi
Le Sedi devono procedere, con effetto dal 1 febbraio 1990, all’annullamento del codice di autorizzazione "9D", attribuito in precedenza per l’esclusione della contribuzione di malattia e della Gescal. Contestualmente deve essere istituito il nuovo codice di autorizzazione "4V", con il significato di "contribuzione CUAF su retribuzioni convenzionali".
Compilazione del mod. DM10/2-89
Nella denuncia contributiva mensile mod. DM10/2-89, le compagnie e i gruppi portuali devono:
- esporre insieme ai contributi previdenziali anche quelli dovuti per SSN, malattia, maternità e Gescal, secondo i criteri validi per la generalità dei lavoratori;
- indicare separatamente la CUAF su retribuzioni convenzionali, utilizzando uno dei righi in bianco dei quadri B-C, preceduta dal codice "1T5" e dalla dicitura "CUAF PORT".
Versamento differito per il mese di febbraio 1990
Le compagnie e i gruppi portuali che non siano in grado di versare entro il 20 marzo 1990 i contributi relativi al mese di febbraio per SSN, malattia, maternità e Gescal devono comunicarlo immediatamente alla competente SAP. In tal caso, il versamento va effettuato con la denuncia del mese di marzo, da presentare entro il 20 aprile.
Per questa ipotesi la contribuzione di malattia e Gescal deve essere esposta nei quadri B-C del mod. DM10/2-89 con il codice "P190" e la dicitura "CONTR. DL 6/90", senza compilare le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Per queste aziende il codice di autorizzazione "9D" viene annullato dal 1 marzo 1990 anziché dal 1 febbraio 1990.
Caso particolare del porto di Genova
Resta ferma, senza modifiche, la disciplina applicabile ai lavoratori delle compagnie del ramo industriale e carenanti operanti nel porto di Genova. Per tali soggetti la riscossione della contribuzione di malattia continua a essere effettuata dal Consorzio Autonomo del porto di Genova, sulla base dell’autorizzazione già concessa dall’Istituto.
Diffusione della circolare
La Direzione generale invita le Sedi a dare la massima diffusione alla circolare, in particolare presso le compagnie e i gruppi portuali, affinché le nuove disposizioni vengano immediatamente conosciute e applicate.
Punti principali
Abrogazione del Fondo e liquidazione
Il DL 22 gennaio 1990, n. 6, pubblicato in G.U. n. 18 del 23 gennaio 1990, abroga la legge 17 gennaio 1981, n. 26, istitutiva del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. Il Fondo è posto in liquidazione con effetto dal 1 febbraio 1990 e le operazioni sono affidate a un commissario liquidatore nominato con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile, in carica fino al 31 dicembre 1992.
Regime contributivo fino al 31 gennaio 1990
Prima del decreto-legge n. 6/1990, la riscossione dei contributi per SSN, indennità di malattia, maternità e Gescal era affidata al Fondo, sulla base di apposita convenzione prevista dalla legge n. 26/1981. Per IVS, Tbc, disoccupazione, TFR e assistenza orfani, invece, le compagnie e i gruppi portuali operavano direttamente con l’INPS, calcolando i contributi sulle retribuzioni ex art. 12 della legge n. 153/1969. La CUAF continuava a essere determinata con riferimento alle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale del 13 maggio 1969.
Nuovo regime dal 1 febbraio 1990
Dal 1 febbraio 1990 le compagnie e i gruppi portuali devono versare direttamente all’INPS anche i contributi per le prestazioni del SSN, per le indennità economiche di malattia e maternità e per la Gescal. Il nuovo regime si applica ai lavoratori portuali iscritti nei registri di cui all’art. 150 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e ai lavoratori avventizi iscritti nei registri di cui all’art. 194 dello stesso Regolamento.
Base imponibile e criteri di calcolo
Con l’abrogazione del Fondo cessa il richiamo alle vecchie retribuzioni convenzionali e ai periodi medi di occupazione. Dal 1 febbraio 1990, per SSN, malattia, maternità e Gescal, la base di calcolo è costituita dalle retribuzioni di fatto corrisposte, secondo l’art. 12 della legge n. 153/1969, nel rispetto dei minimali di retribuzione giornaliera vigenti. Resta invece invariato il criterio di determinazione dell’imponibile CUAF, che continua a essere calcolato secondo il sistema già in uso sulle retribuzioni convenzionali.
Gestione delle pendenze pregresse
Per i periodi anteriori al 1 febbraio 1990, le SAP non devono porre in essere adempimenti particolari per la contribuzione SSN, malattia, maternità e Gescal, poiché i rapporti finanziari con il Fondo cessato saranno definiti direttamente tra la Direzione Generale e il commissario liquidatore.
Disposizioni operative e codici di autorizzazione
Le Sedi devono annullare dal 1 febbraio 1990 il codice di autorizzazione "9D", attribuito per l’esclusione della contribuzione di malattia e della Gescal, e attribuire il nuovo codice "4V", con il significato di "contribuzione CUAF su retribuzioni convenzionali". Per il porto di Genova resta invariata la disciplina per i lavoratori delle compagnie del ramo industriale e carenanti, per i quali la riscossione della contribuzione di malattia continua a essere effettuata dal Consorzio Autonomo del porto di Genova.
Compilazione del mod. DM10/2-89
Nelle denunce contributive mensili, le compagnie e i gruppi portuali devono esporre insieme ai contributi previdenziali anche quelli dovuti per SSN, malattia, maternità e Gescal, secondo i criteri validi per la generalità dei lavoratori. La CUAF va esposta separatamente nei quadri B-C del mod. DM10/2-89, indicando il codice "1T5" e la dicitura "CUAF PORT".
Differimento dei versamenti per febbraio 1990
Le compagnie e i gruppi portuali che non riescano a versare entro il 20 marzo 1990 i contributi di febbraio relativi a SSN, malattia, maternità e Gescal devono darne immediata comunicazione alla competente SAP e effettuare il versamento con la denuncia di marzo, da presentare entro il 20 aprile. In tale ipotesi la contribuzione va indicata nel mod. DM10/2-89 con il codice "P190" e la dicitura "CONTR. DL 6/90", senza indicare numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Per tali aziende il codice "9D" va annullato dal 1 marzo 1990 anziché dal 1 febbraio 1990.
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