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Circolare

Circolare numero 60 del 12-3-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative su composizione e presidenza delle speciali commissioni per i ricorsi, possibilità di costituire sottocommissioni istruttorie, misura delle medaglie di presenza e competenze dei comitati provinciali e regionali in regime di prorogatio. Viene confermata la presidenza del presidente del comitato provinciale per i ricorsi dei lavoratori dipendenti, mentre per le commissioni dei lavoratori autonomi si indica, in via provvisoria, il membro più anziano in caso di assenza del presidente. Si chiarisce inoltre che ai componenti delle speciali commissioni spettano le medaglie piene e non ridotte, con divieto di cumulo nella stessa giornata. Infine, nelle more della ricostituzione dei nuovi organi, i comitati già costituiti possono continuare a esercitare anche le nuove competenze attribuite dalla legge n. 88/1989.

Chiarimenti operativi sull'applicazione della legge n. 88/1989 ai comitati provinciali e regionali INPS

Chiarimenti operativi sulla legge n. 88/1989 per i comitati INPS

La circolare interviene su quesiti ricorrenti formulati dai comitati provinciali ricostituiti ai sensi della legge n. 88/1989. L'obiettivo è fornire indicazioni pratiche sull'organizzazione delle speciali commissioni, sui compensi di presenza e sulla continuità delle funzioni svolte dai comitati in regime transitorio.

Presidenza delle speciali commissioni

Per i ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori dipendenti, l'art. 46, comma 2, della legge n. 88/1989 non indica espressamente il soggetto deputato a presiedere la commissione speciale. La circolare, richiamando anche la circolare ministeriale n. 33 del 19 aprile 1989, conclude che tale commissione deve essere presieduta dal presidente del comitato provinciale.

Ne deriva che:

  • in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vicepresidente del comitato;
  • la soluzione è ritenuta coerente con la composizione della commissione, che include tutti i membri del comitato provinciale con esclusione dei soli rappresentanti dei lavoratori autonomi.

Per le speciali commissioni preposte ai ricorsi dei lavoratori autonomi, la legge prevede espressamente la presidenza da parte dei rappresentanti delle categorie interessate:

  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • artigiani;
  • esercenti attività commerciali.

In caso di assenza o impedimento del presidente, in attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene applicabile il criterio del membro più anziano di età.

Commissioni istruttorie e sezioni

La circolare richiama l'art. 37 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, non espressamente abrogato dalla legge n. 88/1989, per confermare che i comitati provinciali possono:

  • costituire commissioni per l'istruttoria dei ricorsi;
  • articolare i propri altri compiti in sezioni.

Ciò viene considerato applicabile ai ricorsi ancora di competenza del comitato nel suo complesso, come quelli relativi alla pensione sociale.

Quanto alle speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge n. 88/1989, la circolare osserva che la norma non disciplina espressamente la creazione di sottocommissioni istruttorie. Tuttavia, in base ai principi generali e all'esigenza di una trattazione più semplice e rapida:

  • per la commissione relativa ai lavoratori dipendenti la possibilità di costituire sottocommissioni istruttorie appare consentita, purché sia rispettata la composizione proporzionale;
  • per le commissioni dei lavoratori autonomi la soluzione non viene esclusa in linea di principio, ma si segnala che il numero limitato dei componenti può rendere difficoltosa l'organizzazione di un organo più snello.

Misura delle medaglie di presenza

Ai presidenti e ai componenti delle speciali commissioni ex art. 46, commi 2 e 3, della legge n. 88/1989 devono essere corrisposte le medaglie di presenza previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.P.R. 31 ottobre 1979, come modificato dal d.P.R. 29 novembre 1984.

La circolare precisa che tali commissioni svolgono compiti analoghi a quelli già attribuiti al comitato provinciale in materia di ricorsi e non quelli propri delle commissioni istruttorie. Per questo motivo:

  • spetta la misura intera del gettone;
  • non si applica la riduzione del 50% prevista per le riunioni delle commissioni istruttorie e delle sezioni interne.

È inoltre richiamato il divieto di cumulo di più gettoni di presenza nella medesima giornata. Se un componente partecipa a più sedute nello stesso giorno, deve essergli corrisposta una sola medaglia, nella misura più favorevole.

Continuità delle funzioni dei comitati in prorogatio

La circolare affronta anche il tema delle competenze dei comitati regionali e provinciali ancora non ricostituiti secondo la nuova normativa. Viene affermato il principio generale della continuità della funzione gestionale nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, principio che trova riscontro anche nell'art. 45, comma 3, della legge n. 88/1989.

Ne consegue che i comitati costituiti secondo la normativa previgente possono legittimamente svolgere anche i compiti attribuiti ai nuovi organi dalla legge di ristrutturazione dell'INPS. In particolare:

  • i comitati provinciali non ancora ricostituiti sono competenti a decidere anche i ricorsi sulle prestazioni economiche di malattia;
  • i comitati regionali, costituiti secondo la normativa precedente, sono competenti a decidere in via definitiva i ricorsi sulla sussistenza del rapporto di lavoro presentati dopo l'entrata in vigore della legge n. 88/1989, con esclusione di quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.

Riserva di ulteriori precisazioni

La circolare conclude riservandosi ulteriori chiarimenti su altri quesiti ricorrenti ancora in esame, anche all'esito degli approfondimenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Punti principali

Presidenza e vice presidenza delle speciali commissioni

Per la commissione speciale che decide i ricorsi dei lavoratori dipendenti, la circolare ritiene che la presidenza spetti al presidente del comitato provinciale; in caso di assenza o impedimento, la funzione viene attribuita al vicepresidente. Per le commissioni relative ai lavoratori autonomi, presiedute dalle rappresentanze di categoria indicate dalla legge, in caso di assenza del presidente si fa provvisoriamente riferimento al membro più anziano di età, in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali.

Commissioni istruttorie e suddivisione in sezioni

Si conferma che, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 639/1970, i comitati provinciali possono costituire commissioni istruttorie e articolarsi in sezioni per i compiti residui di loro competenza. Per le speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge n. 88/1989 si ritiene ammissibile, in linea di principio, la costituzione di sottocommissioni istruttorie, almeno per la commissione relativa ai lavoratori dipendenti; per le commissioni dei lavoratori autonomi la possibilità non viene esclusa, ma si segnala la difficoltà pratica dovuta al numero esiguo dei componenti.

Misura delle medaglie di presenza

Ai presidenti e ai componenti delle speciali commissioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 spettano le medaglie di presenza nella misura intera prevista dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.P.R. 31 ottobre 1979, come modificato dal d.P.R. 29 novembre 1984. Non si applica la riduzione del 50% prevista per le commissioni istruttorie e le sezioni interne ai comitati. È inoltre ribadito il divieto di cumulo di più gettoni nella stessa giornata: se un componente partecipa a più sedute, compete una sola medaglia, nella misura più favorevole.

Prorogatio dei comitati provinciali e regionali

In attesa della ricostituzione dei comitati secondo la nuova disciplina, si afferma il principio di continuità dell'azione amministrativa. I comitati già costituiti in base alla normativa previgente possono svolgere anche le funzioni attribuite ai nuovi organi dalla legge n. 88/1989, compresi i ricorsi sulle prestazioni economiche di malattia per i comitati provinciali e, per i comitati regionali, la decisione definitiva sui ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esclusi quelli concernenti i fondi speciali di previdenza.

Riserva di ulteriori chiarimenti

La circolare precisa che restano in corso di esame altri quesiti ricorrenti e che potranno seguire ulteriori precisazioni, anche a esito degli approfondimenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Avvocatura dell'Istituto.

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