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Circolare

Circolare numero 63 del 14-3-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione dell'art. 9, commi 8 e 9, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 303, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39. Vengono chiarite le condizioni per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari con cittadini extracomunitari o apolidi presenti al 31.12.1989, l'esonero dal versamento dei contributi per i periodi antecedenti alla denuncia, l'irrilevanza previdenziale dei periodi coperti da esonero e la possibilità per il lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro nel versamento dei contributi IVS. Sono inoltre indicate regole operative specifiche per i rapporti in corso, cessati e per il lavoro domestico.

Regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari con extracomunitari e apolidi e relativo esonero contributivo

Regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari con extracomunitari e apolidi

La circolare fornisce le indicazioni operative, per la parte di competenza dell'Istituto, in merito all'art. 9, commi 8 e 9, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 303, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39. La disciplina riguarda la regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato irregolari instaurati con cittadini extracomunitari o apolidi già presenti nel territorio dello Stato al 31.12.1989 e definisce gli effetti contributivi dell'eventuale denuncia del rapporto entro il termine previsto.

Ambito normativo e finalità della regolarizzazione

Il provvedimento richiama la normativa in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno degli stranieri e regolarizzazione degli extracomunitari e apolidi presenti in Italia alla data del 31.12.1989. Per l'Istituto, l'aspetto rilevante è l'effetto della denuncia del rapporto di lavoro irregolare sui contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle sanzioni e sugli adempimenti connessi.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che denunciano il rapporto

L'art. 9, comma 8, stabilisce che i datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in essere alla data di entrata in vigore del decreto, non sono punibili per le violazioni in materia di costituzione del rapporto di lavoro e delle disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e successive modifiche. Inoltre, per i periodi anteriori alla regolarizzazione, essi non sono tenuti al versamento dei contributi e premi dovuti per tutte le forme di assicurazione sociale e non subiscono le sanzioni per omissioni contributive e relativi adempimenti amministrativi. Il beneficio opera solo se la denuncia è presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Condizioni applicative dell'esonero

Per i rapporti di lavoro ancora in corso al 31.12.1989 e tuttora in essere al momento della denuncia, il datore di lavoro deve presentare la comunicazione agli uffici del lavoro competenti per il collocamento, al fine del rilascio dell'atto di avviamento al lavoro, e deve adempiere agli obblighi verso l'Istituto a decorrere dalla presentazione della stessa. Per i rapporti già cessati, la condizione per beneficiare dell'esonero si considera realizzata con la sola presentazione della denuncia agli uffici del lavoro, se finalizzata alla regolarizzazione della posizione lavorativa.

La circolare precisa che non rientrano nell'esonero:

  • i rapporti di lavoro iniziati dopo il 31.12.1989;
  • i rapporti già instaurati regolarmente;
  • i rapporti già regolarizzati ai sensi della legge n. 943/1986;
  • i rapporti già oggetto di accertamento e di addebiti da parte degli organi di vigilanza.

Effetti sui periodi di lavoro e regolarizzazione contributiva

I periodi di lavoro pregressi o in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali il datore di lavoro usufruisce dell'esonero, non assumono rilevanza ai fini previdenziali e assistenziali per i lavoratori assunti irregolarmente. Tali periodi acquistano utilità a tutti gli effetti solo se il datore provvede spontaneamente al pagamento dei contributi e premi dovuti.

La regolarizzazione non comporta oneri accessori, purché il datore di lavoro documenti di aver rispettato le condizioni previste per l'esonero. Per i soggetti tenuti agli adempimenti contributivi con il sistema DM 5.2.69, la regolarizzazione deve essere effettuata secondo la procedura ordinaria in uso (DM/10 MV), restando fermi i termini prescrizionali.

Applicazione al lavoro domestico e familiare

La disciplina si applica anche agli addetti ai servizi domestici e familiari. Per questa categoria, la regolarizzazione dei periodi pregressi deve seguire le procedure vigenti, tenendo conto che il calcolo dei contributi deve avvenire senza aggravio per oneri accessori.

Per i datori di lavoro domestico con rapporto in corso alla data della denuncia agli uffici del collocamento, che intendano avvalersi dell'esonero per i periodi antecedenti, è previsto l'utilizzo del modello LD09 con indicazione della data di effettiva assunzione. Le Sedi devono invitare tali datori a produrre una dichiarazione sull'intenzione di avvalersi dell'esonero; in caso affermativo, non devono attivare la procedura di regolarizzazione dei periodi pregressi e devono annotare sul modello LD09 gli estremi del provvedimento legislativo.

Facoltà del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro

Il comma 9 dell'art. 9 prevede che, per i periodi di lavoro pregressi o in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il lavoratore possa sostituirsi al datore di lavoro nel versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, purché documenti l'esistenza del rapporto di lavoro. La circolare rinvia a una successiva comunicazione per le modalità operative di tale regolarizzazione.

Indicazioni finali

La circolare conclude precisando che le istruzioni sono trasmesse immediatamente via terminale, nelle more della stampa e della composizione tipografica, per consentirne la tempestiva applicazione.

Punti principali

Norma di riferimento e ambito della disciplina

La circolare richiama il D.L. 30 dicembre 1989, n. 303, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, che disciplina asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato al 31.12.1989. Per gli aspetti di competenza dell'Istituto, l'attenzione si concentra sulle conseguenze contributive della regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato irregolari.

Esonero contributivo per i datori di lavoro che denunciano il rapporto

L'art. 9, comma 8, prevede che i datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del decreto, non siano punibili per le violazioni in materia di costituzione del rapporto di lavoro e non siano tenuti, per i periodi anteriori alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale, né soggetti alle relative sanzioni e agli adempimenti amministrativi. Il beneficio si applica solo a chi effettua la denuncia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Condizioni operative per ottenere l'esonero

Per i rapporti di lavoro in corso al 31.12.1989 e ancora in essere al momento della denuncia, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione agli uffici del lavoro competenti per il collocamento, ai fini del rilascio dell'atto di avviamento al lavoro, e adempiere da quel momento agli obblighi previsti verso l'Istituto. Per i rapporti già cessati, la condizione per l'esonero si considera soddisfatta con la presentazione della denuncia agli uffici del lavoro, finalizzata alla regolarizzazione della posizione lavorativa. Restano esclusi dall'esonero i rapporti iniziati dopo il 31.12.1989, quelli già regolarmente instaurati o già regolarizzati ai sensi della legge n. 943/1986, nonché quelli già oggetto di accertamento e di addebiti da parte degli organi di vigilanza.

Effetti previdenziali e assistenziali dei periodi regolarizzati

Il comma 9 stabilisce che i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali si beneficia dell'esonero contributivo, non hanno rilevanza ai fini previdenziali e assistenziali per i lavoratori assunti irregolarmente. Tali periodi diventano utili a tutti gli effetti solo se il datore di lavoro provvede spontaneamente al versamento dei contributi e premi. La regolarizzazione non è soggetta ad oneri accessori, purché il datore documenti di aver rispettato le condizioni previste per l'esonero. Per i datori tenuti al sistema DM 5.2.69, la regolarizzazione deve seguire la procedura in uso (DM/10 MV), nel rispetto dei termini prescrizionali.

Applicazione al lavoro domestico e familiare

La disciplina si applica anche agli addetti ai servizi domestici e familiari. In questo settore la regolarizzazione dei periodi pregressi deve avvenire secondo le procedure vigenti, con il calcolo dei contributi senza aggravio per oneri accessori. Se il datore di lavoro domestico ha un rapporto in corso alla data della denuncia agli uffici di collocamento e intende usufruire dell'esonero per i periodi precedenti, deve indicare sul modulo LD09 la data di effettiva assunzione. Le Sedi devono richiedere una dichiarazione circa l'intenzione di avvalersi dell'esonero; in caso positivo, non devono attivare la procedura di regolarizzazione dei periodi pregressi e devono annotare sul mod. LD09 gli estremi del provvedimento legislativo.

Facoltà del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro nel versamento contributivo

Il comma 9 prevede che, per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del decreto, il lavoratore possa sostituirsi al datore di lavoro, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La circolare rinvia a una successiva istruzione per le modalità operative della regolarizzazione.

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