Sentenza n. 2445/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza del giudicato formatosi con sentenza n.2415/2024, pubblicata il 10/12/2024, nella causa iscritta al r.g. n. 604/2023 del Tribunale di Nola Sez. Lavoro, attestato di conformità del 07/01/2025, notificata il 07/01/2025 al MIUR, passata in cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Nola, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Nola, Sezione lavoro, n. 2415/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle € 1.446,19, oltre agli accessori di legge, a titolo di retribuzione professionale docenti per servizi prestati a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, nonché gli interessi legali dal dovuto al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero con attestazione di conformità e non era stata impugnata nei termini. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza svolgere specifiche contestazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo azionato era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, mediante il pagamento delle somme dovute e degli interessi legali dal passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del commissario, determinato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, l'amministrazione non vi ha dato esecuzione e risulta inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale del dovuto e degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato sino all'effettivo pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, anche eventualmente incidendo sugli adempimenti contabili e di bilancio dell'amministrazione inadempiente.
- Le spese della fase di ottemperanza e dell'eventuale attività commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione che non abbia spontaneamente eseguito il giudicato.
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