Cassazione Civile, Ordinanza n. 24137/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra un dipendente e una società di telecomunicazioni. Il lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da un illegittimo demansionamento, lamentando di essere stato adibito, per un lungo periodo, a mansioni esecutive inferiori rispetto al livello di inquadramento riconosciuto. In appello la domanda era stata accolta in parte: la Corte territoriale aveva ritenuto invalide le conclusioni del tribunale sulla portata del verbale di conciliazione giudiziale del 27 novembre 2015, interpretandolo nel senso che la rinuncia del lavoratore riguardasse solo il pregresso e non impedisse future pretese connesse all’inadempimento datoriale; inoltre aveva accertato il demansionamento per il periodo successivo all’accordo e liquidato il danno alla professionalità, rigettando invece il danno non patrimoniale. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e 2113 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’effetto preclusivo del verbale di conciliazione anche per il periodo dal 1 dicembre 2015 al febbraio 2016 e che l’accordo, correttamente interpretato, comprendesse la disciplina delle mansioni future; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2113 c.c., contestando l’accertamento del demansionamento dal 1 dicembre 2015 al 31 marzo 2019 e il conseguente risarcimento, assumendo che le mansioni svolte fossero compatibili con l’inquadramento o comunque accettate in sede conciliativa e che la Corte di merito avesse omesso o mal valutato le risultanze istruttorie e le contestazioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse interpretato il verbale di conciliazione in modo incompleto, trascurando il tenore letterale dell’impegno della società a inquadrare il lavoratore nel V livello "senza alcun mutamento di mansioni" e senza coordinare tale clausola con la successiva accettazione dell’inquadramento da parte del lavoratore. Per la Cassazione, l’accordo doveva essere esaminato secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., verificando se esso avesse effettivamente riguardato anche le mansioni future e, quindi, se il successivo mutamento di mansioni integrasse o meno demansionamento rispetto al livello riconosciuto. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché formulato in modo generico e non diretto a censurare la ratio decidendi, limitandosi a riproporre una diversa lettura delle risultanze di fatto e della valutazione del merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà rideterminare la portata del verbale conciliativo e poi valutare se le mansioni svolte dopo il 1 dicembre 2015 abbiano determinato un demansionamento e quali conseguenze risarcitorie ne derivino, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La clausola conciliativa va interpretata anzitutto secondo il criterio letterale, dando rilievo al testo dell'accordo, in particolare all'inciso relativo all'assenza di mutamento di mansioni.
art. 1363 c.c.
Le singole clausole del verbale di conciliazione devono essere lette reciprocamente e nel loro complesso, coordinando il punto relativo all'inquadramento con quello contenente l'accettazione del lavoratore e le rinunce.
art. 2113 c.c.
Le rinunce e transazioni del lavoratore devono essere valutate nei limiti della loro efficacia, senza estenderne automaticamente gli effetti a pretese future non chiaramente abdicative.
art. 115 c.p.c.
La censura che deduce la violazione del principio di non contestazione deve confrontarsi con l'effettiva struttura della motivazione di merito e con le specifiche allegazioni ritenute non contestate.
art. 116 c.p.c.
La violazione delle regole di valutazione della prova non può essere dedotta in modo meramente assertivo o surrettiziamente motivazionale, ma richiede una critica effettiva alla ratio decidendi.
art. 2103 c.c.
Il lavoratore ha diritto a essere adibito alle mansioni corrispondenti all'inquadramento riconosciuto; un diverso assetto può configurare demansionamento se non sorretto da valida pattuizione o da specifica base legale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha prospettato violazioni di legge; la Corte ha però distinto tra errore di diritto nel primo motivo e doglianza inammissibile nel secondo, perché in realtà diretta a riesaminare il merito.
Massime di principio
- Il verbale di conciliazione giudiziale va interpretato secondo i criteri ermeneutici ordinari, con priorità al dato letterale e alla lettura sistematica di tutte le clausole; non è consentito isolare solo le rinunce del lavoratore ignorando gli impegni assunti dalla controparte.
- Se l'accordo conciliativo riconosce un certo inquadramento "senza alcun mutamento di mansioni", il giudice deve verificare se tale formula precluda o delimiti successivi adibimenti a mansioni inferiori; la rinuncia non può essere estesa oltre il significato chiaramente desumibile dal testo.
- La conciliazione giudiziale definisce i rapporti già maturati, ma non esclude automaticamente responsabilità o pretese risarcitorie per inadempimenti successivi, salvo che l'assetto pattizio risulti inequivocamente comprensivo anche delle condotte future.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito.
- In tema di demansionamento, la verifica comparativa tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale deve essere svolta con riferimento ai diversi periodi rilevanti e alle specifiche allegazioni e contestazioni delle parti, senza sovrapporre fatti eterogenei.
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