Sentenza n. 4807/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 03744/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro la diffida a interrompere lo scarico in pubblica fognatura di reflui ritenuti industriali
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la diffida dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza, nonché il verbale di sopralluogo e campionamento, deducendo l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 74 del d.lgs. n. 152/2006. In appello ha contestato, anzitutto, l’integrazione istruttoria disposta dal TAR, sostenendo che il giudice avesse supplito tardivamente alle carenze probatorie dell’Amministrazione mediante l’acquisizione del rapporto di prova e di altri documenti già nella disponibilità dell’ATO. Ha poi dedotto che il TAR avesse utilizzato le analisi chimiche per integrare ex post la motivazione della diffida, benché il rapporto analitico non fosse stato richiamato nell’atto amministrativo. La società ha inoltre sostenuto che la presenza di liquido nel pozzetto non integrasse uno scarico ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 152/2006, in mancanza di un collegamento stabile e attivo con la pubblica fognatura, contestando la provenienza industriale del refluo, la rilevanza della colorazione, della temperatura e dei risultati analitici, nonché l’esistenza di collegamenti in uscita dal pozzetto. L’ATO ha proposto appello incidentale, deducendo l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso originario per carenza di lesività e di interesse, trattandosi di una diffida meramente ricognitiva, e per l’avvenuta esecuzione spontanea della diffida. Ha inoltre contestato il riconoscimento di un interesse concreto e attuale all’eliminazione della contestazione di illecito ambientale e il mancato accoglimento integrale dell’istanza di cancellazione di espressioni ritenute offensive ai sensi dell’art. 89 c.p.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale sia quello incidentale. Quanto all’appello principale, ha ritenuto legittima l’istruttoria officiosa del TAR: gli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. consentono al giudice amministrativo, secondo il modello dispositivo con metodo acquisitivo, di acquisire chiarimenti e documenti nella disponibilità dell’Amministrazione quando i fatti rilevanti siano stati allegati dalle parti. L’attività istruttoria officiosa è complementare e integrativa, non sostitutiva dell’onere di allegazione e del principio di prova, e nel caso concreto riguardava profili decisivi già individuati, quali i risultati delle analisi, la temperatura del campione e la conformazione della rete di scarico. Il Collegio ha escluso che il rapporto di prova avesse integrato ex post la motivazione della diffida: la ratio della decisione di primo grado consisteva soprattutto nell’accertata presenza di reflui industriali in un punto della rete aziendale che, secondo l’AUA, avrebbe dovuto essere inattivo. Le analisi avevano valore soltanto confermativo e accessorio, sicché anche senza il rapporto di prova la decisione avrebbe avuto il medesimo esito. Nel merito, il verbale di sopralluogo attestava, con efficacia privilegiata fino a querela di falso, la presenza di liquidi e di alimentazioni attive nel pozzetto, il riempimento sino al livello di sfioro e la colorazione del refluo. La prossimità del pozzetto agli impianti produttivi e l’assenza di accesso o utilizzo da parte di altre imprese consentivano di ricondurre lo scarico alla società. L’AUA aveva recepito un assetto di “scarico zero”, imponendo che, dopo l’entrata in funzione dell’impianto di ultrafiltrazione, il pozzetto non ricevesse più reflui produttivi. Anche ipotizzando che il liquido fosse condensa della caldaia o acqua meteorica, le due ricostruzioni sarebbero risultate incompatibili con le prescrizioni autorizzative. Le analisi chimiche, con valori elevati di COD e BOD, cloruri e metalli e pH fortemente acido, costituivano ulteriore elemento convergente, incompatibile con semplici acque meteoriche o con una contaminazione occasionale. La circostanza della chiusura dei collegamenti in uscita non risultava dal verbale e sarebbe stata incompatibile con il riempimento del pozzetto fino allo sfioro senza esondazione. La divergenza sul dato della temperatura non era decisiva, permanendo gli altri elementi probatori. Il Collegio ha quindi ritenuto integrata la nozione di scarico e legittima la diffida adottata ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006, in presenza dell’inosservanza delle prescrizioni autorizzative. Quanto all’appello incidentale, la diffida non era un atto meramente ricognitivo privo di lesività, poiché formalizzava l’addebito di violazione dell’autorizzazione ambientale e poteva produrre effetti conformativi, reputazionali e amministrativi, anche nell’ambito dei poteri sanzionatori. L’interesse all’impugnazione era pertanto concreto e attuale, indipendentemente dall’eventuale adozione di futuri provvedimenti. L’esecuzione spontanea della diffida non costituiva acquiescenza né determinava sopravvenuta carenza di interesse, non risultando incompatibile con la volontà di contestarne la legittimità. È stata inoltre respinta la censura relativa all’art. 89 c.p.c., poiché la cancellazione delle espressioni offensive è potere officioso del giudice e le espressioni non cancellate, pur polemiche, erano pertinenti alla controversia e non integravano aggressioni gratuite alla dignità professionale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 63, 64 e 65 c.p.a.
art. 64, comma 3, c.p.a.; art. 65, commi 1 e 3, c.p.a.
Disciplinano i poteri istruttori del giudice amministrativo secondo un modello dispositivo con metodo acquisitivo, consentendo l’acquisizione di informazioni, documenti e chiarimenti utili alla decisione, purché i fatti siano stati allegati dalle parti; il potere è complementare e integrativo, non sostitutivo dell’onere di allegazione e del principio di prova.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Impone all’Amministrazione resistente il deposito degli atti e documenti pertinenti al giudizio e giustifica la richiesta giudiziale di produzione della documentazione utile.
art. 74 d.lgs. n. 152/2006
art. 74 del d.lgs. n. 152 del 2006
La nozione di scarico ricomprende, nel caso concreto, il refluo convogliato attraverso il sistema di collegamento esistente verso la rete fognaria; la presenza di reflui industriali nel pozzetto, destinati a defluire nella rete, è stata ritenuta sufficiente a integrare lo scarico.
art. 130 d.lgs. n. 152/2006
art. 130 del d.lgs. n. 152 del 2006
Attribuisce all’autorità competente il potere-dovere di diffidare il titolare dello scarico in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative; accertata la violazione, l’Amministrazione non dispone di significativi margini discrezionali sull’an della diffida.
art. 89 c.p.c.
La cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive costituisce potere officioso del giudice e non attribuisce alla parte una autonoma pretesa impugnatoria; non sono cancellabili le espressioni polemiche ma pertinenti e funzionali alla critica delle tesi avversarie, se non gratuite o lesive.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il potere istruttorio officioso del giudice, fondato sugli artt. 63, 64 e 65 c.p.a., può essere esercitato per acquisire documenti e chiarimenti nella disponibilità dell’Amministrazione quando i fatti da approfondire siano stati sufficientemente allegati dalle parti; tale potere è complementare e integrativo e non può sostituire l’inerzia colpevole nell’allegazione dei fatti o nella fornitura del principio di prova.
- L’acquisizione giudiziale di un documento già nella disponibilità dell’Amministrazione non determina, di per sé, una violazione del contraddittorio né una supplenza processuale illegittima; la sua ammissibilità dipende dalla rilevanza del documento per la piena cognizione dei fatti e dalla sua valutazione nel contraddittorio.
- Quando la decisione amministrativa o giurisdizionale è autonomamente sorretta dall’accertamento di fatti diversi e sufficienti, la contestazione relativa all’acquisizione o all’utilizzazione di un elemento probatorio meramente confermativo è priva di concreta utilità, se il ricorrente non dimostra che, senza quel mezzo, l’esito del giudizio sarebbe stato diverso.
- La presenza di reflui industriali in un pozzetto aziendale che, secondo l’autorizzazione ambientale, avrebbe dovuto essere inattivo può integrare la violazione delle prescrizioni autorizzative e la nozione di scarico, quando gli elementi istruttori dimostrino che il liquido è alimentato da condotte attive ed è destinato a defluire nella rete fognaria; non è necessario che la diffida si fondi esclusivamente su analisi chimiche.
- Una diffida ambientale che formalizza l’addebito di violazione dell’autorizzazione e può produrre effetti conformativi o ulteriori conseguenze nel rapporto amministrativo è immediatamente lesiva e impugnabile; l’interesse a ricorrere è concreto e attuale già per l’eliminazione della contestazione formalmente elevata, senza necessità di attendere futuri provvedimenti sanzionatori.
- L’esecuzione spontanea di una diffida non determina acquiescenza né sopravvenuta carenza di interesse quando la condotta del destinatario non sia univocamente incompatibile con la volontà di contestare la legittimità dell’atto e la parte mantenga un interesse attuale all’accertamento negativo della violazione.
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