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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20636/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte d'appello, con ordinanza del 30/09/2025, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Cuzzola con sentenza del 28/01/2025 ritenendo che il beneficio fosse da revocare perché il condannato lo aveva già ottenuto due volte (sentenze del 07/02/2019 e del 28/03/2024), e richiamando l'art. 164, comma 4 c.p. e l'art. 168 c.p. La difesa ha impugnato in Cassazione sostenendo che il provvedimento aveva indicato come base normativa l'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. anziché l'art. 168, comma 3 c.p. (che disciplina la revoca quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative ex art. 164, comma 4), e censurando la mancata verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, se la causa ostativa fosse documentata negli atti del giudice della cognizione (secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. U. n. 37345/2015). Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto invocando, tra l'altro, orientamenti (Sez. U. n. 36460/2024) che ammettono la revoca esecutiva se la causa ostativa non è stata oggetto di devoluzione al giudice d'appello.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha osservato che, sebbene il giudice dell'esecuzione avesse richiamato formalmente l'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., la motivazione era basata sull'art. 168, comma 3 c.p. in relazione all'art. 164, comma 4 c.p. Tuttavia il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver compiuto la necessaria verifica acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se la causa ostativa risultasse documentalmente agli atti di quel giudice. La Cassazione ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, con l'istruzione di acquisire il fascicolo della cognizione e verificare se la causa ostativa fosse documentata negli atti; in caso affermativo la correzione poteva avvenire solo in sede di impugnazione, altrimenti il giudice dell'esecuzione poteva revocare il beneficio.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    limita la concessione della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il condannato abbia già beneficiato del beneficio in precedenza

    Considerata causa ostativa alla nuova concessione della sospensione: se la circostanza è documentata negli atti del giudice della cognizione, la valutazione appartiene a quel giudice e l'errore può essere emendato solo con impugnazione

  • art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2

    richiamata formalmente dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata

    Nel caso concreto è stata citata impropriamente come base formale; la motivazione reale della revoca si incentrava tuttavia sull'art. 168, comma 3

  • art. 168 cod. pen., comma 3

    introdotto dall'art. 1 legge n. 128/2001: disciplina la revoca della sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative

    Consente al giudice dell'esecuzione di revocare il beneficio se questo è stato illegittimamente concesso in presenza di cause ostative non documentate nel procedimento di cognizione; obbliga però il giudice dell'esecuzione ad acquisire il fascicolo della cognizione per verificare se la causa ostativa fosse già agli atti del giudice del merito

  • art. 163 cod. pen.

    riferimento ai benefici (menzionato nella motivazione di principio)

    Distingue la natura della statuizione sui benefici (giudizio prognostico, temporaneo) dalla res iudicata piena; la preclusione è 'debole' e riguarda le questioni dedotte dal giudice di cognizione

  • legge n. 128/2001, art. 1

    ha introdotto il terzo comma dell'art. 168 cod. pen.

    Norma che ha previsto l'ipotesi di revoca quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative preesistenti

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se il beneficio è stato concesso in presenza di cause ostative non documentate agli atti del giudice della cognizione; ma deve prima acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare tale circostanza
  • Se la causa ostativa risultava documentalmente agli atti del giudice della cognizione e non è stata valutata, l'errore può essere corretto solo mediante impugnazione: la revoca in sede esecutiva è, in tal caso, preclusa
  • La corretta indicazione della norma richiamata è importante, ma la valutazione sostanziale (se il caso rientra nell'art. 168, comma 3) è determinante: il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente l'acquisizione e la verifica del fascicolo della cognizione
  • La statuizione sui benefici è assistita da una preclusione debole (ne bis in idem limitato alle questioni dedotte): può essere superata da elementi emersi successivamente o da elementi preesistenti non presi in considerazione dal giudice della cognizione
  • La conoscibilità (se una causa ostativa era nota ad altri organi) non sostituisce la conoscenza documentale da parte del giudice della cognizione: ciò che conta per l'opponibilità della valutazione è se la causa era agli atti di quel giudice

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