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Sentenza

Sentenza n. 1331/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone 28 febbraio 2025, n. 206.

Giustizia amministrativa202502408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone 28 febbraio 2025, n. 206, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 marzo 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione desse prova dell’avvenuta esecuzione. La ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato era stato comprovato, ritualmente notificato e non eseguito, e che gravava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario ad acta è stato individuato nell’amministrazione resistente, senza previsione di compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e considerando che il Ministero avrebbe già dovuto adempiere. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice, e che il commissario può essere individuato anche in un organo diverso da quello competente all’amministrazione attiva. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente il meccanismo surrogatorio già disposto per eliminare rapidamente l’inerzia. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la previsione di penalità di mora, ma la relativa domanda è stata respinta perché il giudice ha ritenuto sufficiente il meccanismo di esecuzione sostitutiva mediante commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione era decorso, rendendo procedibile l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, una volta comprovati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e disporre preventivamente la nomina di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere individuato dal giudice in base al proprio discernimento anche presso un ufficio o un organo diverso da quello che avrebbe dovuto esercitare l’attività amministrativa oggetto del giudicato.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente o funzionario dell’amministrazione inadempiente può essere svolto senza compenso ulteriore quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, soprattutto se l’Amministrazione avrebbe dovuto adempiere spontaneamente al giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce un obbligo di servizio per il dipendente pubblico designato, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice dell’ottemperanza; l’eventuale delega deve essere comunicata alla segreteria dell’organo giudicante.
  • La penalità di mora può essere negata quando il giudice abbia già predisposto un meccanismo commissariale idoneo a rimuovere rapidamente l’inerzia amministrativa, rendendo non necessaria la misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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