Cassazione Penale, Sentenza n. 27622/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine alla bancarotta documentale semplice, rideterminando la pena per il residuo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e confermando il resto della decisione di primo grado. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, articolava tre motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, legge fallimentare e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta per distrazione, sostenendo che non fosse provata l'effettiva esigibilità del credito non comunicato al curatore, né l'incasso delle cambiali girate alla moglie, e che la condotta si fosse fermata al tentativo, senza prova della definitiva fuoriuscita del valore dal patrimonio; si deduceva inoltre che non fosse stato provato un danno apprezzabile per i creditori, dato il modesto importo delle asserite distrazioni rispetto al passivo fallimentare; (2) violazione degli artt. 43 c.p. e 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare, e carenza motivazionale sull'elemento soggettivo, assumendo l'assenza di indici di fraudolenza e di spiegazione della ragione della girata delle cambiali; (3) vizio di motivazione sulla durata delle pene accessorie fallimentari, ritenuta immotivatamente fissata in due anni senza considerare gravità concreta del fatto e personalità dell'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare è reato di pericolo concreto: non basta la mera sottrazione di ricchezza, ma occorre una condotta depauperativa concretamente idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori, da valutare ex ante e secondo la qualità del distacco patrimoniale. Nel caso concreto, le condotte contestate, consistite nel mancato riversamento alla massa di un credito e nella girata di cambiali alla moglie senza causa giustificativa, sono state correttamente ritenute distrattive e fraudolente, anche perché poste in essere in epoca prossima al fallimento e non irrisorie rispetto al passivo. La Corte ha inoltre escluso vizi nell'affermazione del dolo generico, ravvisato nella consapevole sottrazione di somme non trascurabili ai creditori, e ha giudicato immune da censure la determinazione delle pene accessorie, non essendo necessaria una specifica motivazione quando la durata sia contenuta entro la media edittale e coerente con la pena principale.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
La bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare integra un reato di pericolo concreto: è punibile la distrazione solo se la condotta depauperativa è concretamente idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori, secondo un giudizio ex ante e sulla base della qualità del distacco patrimoniale.
art. 217 legge fallimentare
Richiamato solo per la precedente condanna per bancarotta semplice documentale, poi dichiarata estinta per prescrizione in appello.
art. 219 legge fallimentare
Richiamato nella sentenza di merito per l'aggravante contestata e per il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
art. 43 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'elemento soggettivo; la Corte ribadisce che, nella fattispecie, è sufficiente il dolo generico, desunto dalla consapevole sottrazione ai creditori.
art. 133 c.p.
La Corte afferma che non è richiesta una specifica motivazione sui criteri di commisurazione quando la durata delle pene accessorie è contenuta entro la media edittale e non vi è divaricazione irragionevole rispetto alla pena principale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nella decisione in Cassazione.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare non si esaurisce nella mera sottrazione di beni o valori, ma richiede che l'atto depauperativo sia ex ante idoneo a porre concretamente in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori.
- Ai fini della configurabilità del reato, il giudice deve valutare la qualità del distacco patrimoniale, il contesto finanziario dell'impresa e la collocazione temporale della condotta nella cd. zona di rischio penale; non è sufficiente una verifica meramente aritmetica tra attivo sottratto e passivo fallimentare.
- La prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata giustificazione della destinazione di crediti o titoli sottratti alla disponibilità della procedura, nonché dall'assenza di una causa economica o imprenditoriale plausibile dell'operazione.
- L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è integrato dal dolo generico, che può essere inferito dalla consapevolezza dell'agente di sottrarre risorse non irrisorie alla massa dei creditori, specie se la condotta è prossima al fallimento e priva di giustificazione.
- Per le pene accessorie fallimentari, quando la durata sia fissata entro i limiti medi dell'edittale e in coerenza con il trattamento sanzionatorio complessivo, non è necessaria una motivazione analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
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