Cassazione Civile, Ordinanza n. 13688/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società aveva comunicato il recesso dal rapporto formalmente qualificato come contratto di agenzia con causale riorganizzativa e soppressione di coperture territoriali. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo che il rapporto fosse in realtà di lavoro subordinato; il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, annullando il licenziamento e applicando la tutela reintegratoria. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo insussistente la ragione organizzativa addotta e corretta la quantificazione dell’indennità risarcitoria sulla base della media delle provvigioni percepite nell’ultimo anno, con detrazione dell’aliunde perceptum. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1742 e 1748 c.c. per avere escluso la genuinità del contratto di agenzia; 2) violazione dell’art. 2118 c.c., dell’art. 41 Cost. e dell’art. 3 L. n. 604/1966 per avere la Corte territoriale richiesto, quale requisito di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’attualità e l’esistenza della riorganizzazione aziendale alla data del recesso; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente e violazione delle norme sul giustificato motivo oggettivo, per l’asserita affermazione di una finalità espulsiva legata alla persona del lavoratore; 4) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 18 L. n. 300/1970 per la quantificazione della retribuzione globale di fatto in base alla media delle provvigioni anziché ai minimi contrattuali del CCNL applicabile dopo la conversione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la qualificazione in concreto del rapporto come prestazione di informazione medico-scientifica, distinta dall’agenzia, e ha considerato insindacabile in sede di legittimità l’accertamento di merito compiuto dalla Corte d’appello. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo: ha precisato che la motivazione censurata come contraddittoria conteneva solo un’argomentazione ad abundantiam priva di effetti sul decisum; soprattutto, ha ribadito che il giustificato motivo oggettivo richiede la prova, a carico del datore di lavoro, di effettive ragioni organizzative esistenti al momento del licenziamento e dell’obbligo di repêchage, e che nel caso concreto la riorganizzazione era successiva al recesso e le zone dei lavoratori licenziati erano state redistribuite ad altri soggetti senza chiara prova del criterio selettivo. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che, ai fini dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, la "ultima retribuzione globale di fatto" va commisurata alla situazione economica concretamente percepita dal lavoratore al momento del licenziamento; pertanto, nel caso di rapporto remunerato a provvigioni, è corretto prendere la media delle provvigioni dell’ultimo anno e non i minimi contrattuali del CCNL, criterio invece pertinente alle differenze retributive. La società ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dal DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1742 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la genuinità del contratto di agenzia; la Corte, richiamando la distinzione tra agenzia e attività di informazione scientifica, ha escluso la violazione della norma alla luce dell’accertamento di merito sulla natura del rapporto.
art. 1748 c.c.
Invocato unitamente all’art. 1742 c.c. per sostenere la natura di agenzia; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come diversa dall’agenzia in base alle mansioni concretamente svolte.
art. 2118 c.c.
Censurato dalla ricorrente in tema di legittimità del recesso; la Corte ha chiarito che nel caso non si discuteva di mera scelta imprenditoriale, ma della prova dell’effettiva ragione organizzativa e del repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
art. 41 Cost.
Richiamato a sostegno dell’autonomia imprenditoriale; la Corte ha distinto il controllo giudiziale sulla reale esistenza della causale del licenziamento dal sindacato sulle scelte organizzative in sé.
art. 3 L. n. 604/1966
La Corte ha ribadito che il giustificato motivo oggettivo presuppone una effettiva ragione produttivo-organizzativa sussistente al tempo del recesso e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha ritenuto insindacabile l’accertamento di merito, non ricorrendo vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
È il parametro per la tutela applicata: la Corte ha confermato che l’indennità risarcitoria va commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, cioè a quanto il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al parametro retributivo; la Corte ha escluso che imponesse l’uso dei minimi contrattuali per calcolare l’indennità ex art. 18.
art. 2099 c.c.
Richiamato per contestare il criterio di quantificazione; la Corte ha ritenuto corretto, nel caso concreto, riferirsi alla retribuzione effettivamente percepita.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare l’effettiva esistenza, al momento del recesso, delle ragioni produttive o organizzative poste a base della soppressione del posto, nonché l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili.
- Il controllo giudiziale non invade la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore quando accerta se la causale addotta sia reale o meramente pretestuosa; è invece vietato sindacare la mera opportunità delle scelte aziendali, restando però pienamente verificabile la concreta sussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento.
- Le censure rivolte contro passaggi motivazionali meramente ad abundantiam o obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, se non incidono sul dispositivo della decisione.
- Ai fini dell’art. 18, comma 4, St. lav., la "ultima retribuzione globale di fatto" va riferita alla concreta situazione economica del lavoratore al momento del licenziamento e deve comprendere anche i compensi continuativi effettivamente percepiti.
- Quando il rapporto, poi qualificato come subordinato, era remunerato a provvigioni, la retribuzione da prendere a base dell’indennità risarcitoria può essere correttamente individuata nella media delle provvigioni percepite nell’ultimo periodo lavorativo, se ciò consente di ricostruire il trattamento economico che il lavoratore avrebbe percepito in assenza del licenziamento illegittimo.
- I minimi contrattuali del CCNL sono criterio pertinente alla determinazione di differenze retributive, ma non costituiscono di regola il parametro di liquidazione dell’indennità risarcitoria dovuta per illegittimo licenziamento ex art. 18, comma 4, quando il rapporto concreto abbia avuto una diversa struttura economica.
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