Sentenza del 22/02/2016 n. 918 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Redazione ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 - Previa comunicazione di irregolarità - Invio - Esclusione - Cartella - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella è stata ritenuta legittima. La previa comunicazione di irregolarità non è obbligatoria a pena di nullità quando il controllo automatizzato non modifica o rettifica i dati dichiarati, ma rileva esclusivamente l'omesso o insufficiente versamento di imposte. In tale situazione, la cartella può essere emessa direttamente. La decisione è conforme a Cass. n. 6395/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che avrebbe dovuto essere preceduta dall'invio di una comunicazione di irregolarità e che la sua omissione ne determinasse l'illegittimità o la nullità.
Norme richiamate
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, anche quando dal controllo emerga soltanto il mancato versamento di imposte già dichiarate.
Art. 6 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La comunicazione di irregolarità non è necessaria in ogni caso e non è prevista a pena di nullità quando il controllo automatizzato non comporta una rettifica dei dati dichiarati, ma rileva soltanto l'omesso pagamento.
Massime di principio
- La mancata comunicazione preventiva di irregolarità non rende automaticamente nulla una cartella emessa dopo un controllo automatizzato.
- Occorre distinguere tra rettifica dei dati dichiarati e semplice mancato versamento: nel primo caso la comunicazione può assumere rilievo, mentre nel secondo la cartella può essere notificata direttamente.
- Quando l'importo richiesto deriva da somme già indicate dal contribuente nella dichiarazione ma non versate, l'Amministrazione può procedere alla riscossione senza previa interlocuzione, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Per contestare efficacemente una cartella non è sufficiente invocare in astratto l'assenza della comunicazione di irregolarità; bisogna dimostrare che il controllo abbia comportato una rettifica sostanziale o una diversa valutazione dei dati dichiarati.
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