Sentenza n. 1481/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1635/2025, depositata e resa pubblica il 03.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 20219/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica per un valore complessivo di € 1.000,00, relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e rilevando il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di assegnare integralmente la Carta elettronica entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre agli interessi dovuti in base al titolo. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, qualificando l'emissione dei buoni elettronici come prestazione economicamente determinata e assimilabile, ai fini dell'astreinte, a un'obbligazione pecuniaria: la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sul valore complessivo del beneficio, dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza fino all'adempimento, entro il limite massimo del 10% del capitale dovuto. Ha inoltre nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento da parte della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'obbligo conformativo derivante dal giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l'applicazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l'adempimento; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio e limitata al 10% della sorte capitale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di facere.
- L'ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale sia definitivo, sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non risulti provato l'adempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche a un obbligo di facere consistente nell'emissione di buoni o benefici elettronici, quando il valore economico della prestazione sia precisamente determinato; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio e soggetta a un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
- In sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inadempimento, assegnandogli un termine ulteriore per compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
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