Ordinanza n. 6738/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rimodulazione del dispositivo di protezione personale dal livello 3 al livello 4 e diniego di accesso agli atti del relativo procedimento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la rimodulazione, disposta dall’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale e resa operativa il 2 febbraio 2026, del proprio dispositivo di protezione personale dal livello 3 al livello 4, nonché il diniego di accesso agli atti adottato dalla Prefettura di Roma il 13 febbraio 2026. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e conseguenti, inclusi i verbali e le valutazioni delle autorità competenti. Poiché l’Amministrazione aveva negato l’accesso alla documentazione relativa al procedimento di declassamento, il ricorrente ha chiesto l’acquisizione giudiziale degli atti, compresi pareri, informative e verbali delle riunioni degli organi tecnici, ai sensi dell’art. 63, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, gli atti e i documenti del procedimento per una completa conoscenza della vicenda, anche mediante l’apposizione di omissis e con le cautele necessarie a tutelare la riservatezza della documentazione. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell’Interno, che dovrà depositare gli atti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, con modalità rispettose della classifica di segretezza ovvero mediante deposito riservato presso la segreteria della Sezione. Nelle more, il TAR ha sospeso cautelarmente l’efficacia della rimodulazione del dispositivo di protezione e degli altri atti impugnati, rinviando la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio dell’8 giugno 2026. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, c.p.a.
depositare in giudizio tutti gli atti del procedimento impugnato
La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all’Amministrazione il deposito degli atti e dei documenti necessari alla completa conoscenza della vicenda controversa.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione alla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Quando la documentazione amministrativa è stata negata all’interessato e gli atti risultano necessari per decidere il ricorso, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito in giudizio dell’intero procedimento, inclusi pareri, informative e verbali degli organi tecnici.
- L’acquisizione giudiziale di documenti amministrativi classificati o riservati deve avvenire con modalità compatibili con il livello di segretezza, anche mediante oscuramento delle parti non ostensibili o deposito riservato presso la segreteria del giudice.
- La necessità di acquisire ulteriori atti istruttori non impedisce al giudice amministrativo di adottare, nelle more della decisione, una misura cautelare di sospensione degli atti impugnati, ove ritenga necessario preservare la posizione sostanziale del ricorrente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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