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Risoluzione

Risoluzione n. 344 del 28/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce i termini entro cui gli uffici devono controllare le comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, con comunicazioni presentate entro il 30 giugno 2006, il controllo va effettuato entro il 1° luglio 2009; per le comunicazioni relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, presentate entro il 30 settembre 2006, il controllo va effettuato entro il 1° ottobre 2009.

Comunicazione di inesigibilità e termini di controllo dei concessionari della riscossione

Comunicazione di inesigibilità da parte dei concessionari della riscossione

La risoluzione affronta il tema dei termini entro i quali gli uffici devono esaminare le comunicazioni di inesigibilità trasmesse dai concessionari della riscossione, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo. Il chiarimento riguarda in particolare l’interazione tra l’art. 19 e l’art. 59 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificati nel tempo.

Quesito posto all’Amministrazione

La Direzione Centrale Accertamento ha chiesto di sapere se il termine per il controllo delle istanze di discarico presentate fino al 1° ottobre 2004 scadesse entro il triennio successivo, cioè entro il 1° ottobre 2007, tenendo conto delle modifiche normative intervenute sull’art. 59 del D.Lgs. n. 112 del 1999.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo la Direzione Centrale Accertamento, l’art. 59, commi 4-quater e 4-quinquies, del D.Lgs. n. 112 del 1999 avrebbe prorogato il termine per i controlli propedeutici al discarico delle quote inesigibili. In particolare, per le comunicazioni relative ai ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 e presentate entro il 30 giugno 2006, il termine triennale di cui all’art. 19, comma 3, decorrerebbe dal 1° luglio 2006.

Quadro normativo richiamato

La Direzione Centrale Normativa richiama le seguenti disposizioni:

  • Art. 19, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 112/1999: i concessionari devono trasmettere agli enti impositori le comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna dei ruoli; la mancata trasmissione comporta la perdita del diritto al discarico.
  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 112/1999: decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, il concessionario è automaticamente discaricato e sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti.
  • Art. 59, comma 4-quater, D.Lgs. n. 112/1999: per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, la comunicazione di inesigibilità va presentata entro il 30 giugno 2006.
  • Art. 59, comma 4-quinquies, D.Lgs. n. 112/1999: per tali comunicazioni, il termine previsto dall’art. 19, comma 3, decorre dal 1° luglio 2006.

Evoluzione normativa

La risoluzione evidenzia che l’assetto attuale dell’art. 59 è il risultato di varie modifiche legislative intervenute nel tempo, richiamando in particolare:

  • D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193;
  • D.L. 24 settembre 2002, n. 209;
  • D.L. 29 novembre 2004, n. 282;
  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Tali interventi hanno progressivamente ridefinito i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e, di conseguenza, il momento di decorrenza del termine triennale per il silenzio-assenso dell’Agenzia delle entrate. Viene inoltre ricordato che la distinzione tra ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999 e quelli consegnati successivamente è stata superata con l’abrogazione dell’art. 59, comma 4-ter, lett. d), ad opera dell’art. 1 del D.P.R. 29 novembre 2004, n. 282.

Conclusioni sulla decorrenza dei termini di controllo

La Direzione Centrale concorda con l’interpretazione della Direzione Centrale Accertamento nel ritenere che non esista alcuna scadenza al 1° ottobre 2007 per l’attività di controllo degli uffici.

Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, le cui domande di discarico siano state presentate entro il 30 giugno 2006, il termine triennale di decadenza dell’art. 19, comma 3, decorre dal 1° luglio 2006. Ne deriva che gli uffici devono effettuare il controllo entro il 1° luglio 2009.

Ulteriore chiarimento per le comunicazioni oggetto di sanatoria

La risoluzione richiama anche l’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al comma 426 ha previsto la possibilità di sanare le responsabilità amministrative dei concessionari del servizio nazionale della riscossione e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, con riferimento all’attività svolta fino al 30 giugno 2005.

Il comma 426-bis stabilisce che le irregolarità oggetto di sanatoria non determinano il diniego del rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo e dispone che, per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, esse siano presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine di cui all’art. 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2006.

Ne consegue che, per questa ulteriore categoria, gli uffici devono effettuare il controllo entro il 1° ottobre 2009.

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