Risoluzione n. 345 del 28/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate conferma che, per provare una cessione intracomunitaria, è idonea la conservazione di fattura, elenchi Intrastat, documento di trasporto e documentazione bancaria. Precisa inoltre che la prova va tenuta per i termini di accertamento IVA previsti dall’art. 57 del DPR 633/1972.
Prova della cessione intracomunitaria ex art. 41 D.L. 331/1993
Prova della cessione intracomunitaria di beni
La risoluzione affronta un’istanza di interpello presentata da ALFA S.p.A. in merito alla documentazione necessaria per dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria di beni verso operatori stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Il tema centrale è l’applicabilità dell’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993.
Quesito posto dal contribuente
La società chiede quale documentazione debba essere esibita ai fini della prova dell’effettiva spedizione dei beni in altro Paese comunitario e, quindi, della legittimità della fatturazione senza applicazione dell’imposta.
Documentazione indicata dal contribuente
Secondo la soluzione interpretativa prospettata da ALFA S.p.A., per dimostrare la spedizione delle merci in altro Stato membro occorre conservare, per il periodo previsto dalla normativa vigente:
- la fattura di vendita emessa nei confronti dell’acquirente comunitario ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
- gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuate;
- un documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia concorda con la tesi del contribuente e ritiene che la documentazione indicata sia sufficiente a provare l’avvenuta cessione intracomunitaria.
Sotto il profilo fiscale, viene evidenziato che il contribuente ha l’obbligo di conservare fatture ed elenchi Intrastat per dimostrare l’effettiva realizzazione delle operazioni in caso di controllo.
Valore probatorio del documento di trasporto
Per quanto riguarda la documentazione non fiscale, l’Agenzia osserva che l’invio dei beni in un altro Stato dell’Unione europea costituisce elemento essenziale della cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993. In assenza di tale invio non può considerarsi legittima l’emissione della fattura senza imposta.
A tal fine, il documento di trasporto può costituire prova idonea, poiché consente di evincere l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro a un soggetto passivo IVA identificato in altro Paese comunitario.
Obbligo di conservazione della documentazione bancaria e contrattuale
Con riferimento ai documenti bancari, l’Agenzia richiama:
- l’art. 19, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai soggetti esercenti imprese, arti o professioni di tenere uno o più conti correnti bancari o postali sui quali far affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività;
- l’art. 2214 del codice civile, che obbliga l’imprenditore a tenere le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e a conservare per ciascun affare le fatture, lettere e telegrammi ricevuti, nonché copia di quelli spediti.
Da tali disposizioni deriva l’obbligo di conservare:
- la documentazione bancaria da cui risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie;
- copia degli altri documenti che attestano gli impegni contrattuali da cui hanno origine la cessione intracomunitaria e il trasporto dei beni in altro Stato membro.
Principi comunitari e mezzi di prova
La risoluzione richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui spetta agli Stati membri stabilire i mezzi di prova idonei che il contribuente deve fornire per dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l’invio dei beni a un soggetto identificato ai fini IVA in un altro Stato membro.
Tale facoltà incontra solo il limite del rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, e in particolare:
- neutralità dell’imposta;
- certezza del diritto;
- proporzionalità delle misure adottate.
Sono citate le sentenze della Corte di giustizia del 27/09/2007, causa C-146/05, punti da 24 a 26, e causa C-184/05, punti da 25 a 27.
Termini di conservazione della documentazione
La documentazione deve essere conservata entro i termini di accertamento previsti in materia di IVA dall’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ossia:
- fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate;
- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa presentazione.
Conclusione
La risposta viene resa nell’ambito dell’istanza di interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29, e conferma che la combinazione di documentazione fiscale, di trasporto e bancaria è idonea a provare la cessione intracomunitaria e va conservata nei termini previsti per l’accertamento IVA.
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