Risoluzione n. 349 del 28/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene che il biglietto elettronico di trasporto, se conforme al DM 30 giugno 1992 e disponibile per la stampa al cliente, possa assolvere la funzione di scontrino fiscale. Restano però necessari dettagliati obblighi di rendicontazione, contabilizzazione, gestione dei rimborsi e archiviazione elettronica secondo la disciplina vigente.
IVA e biglietto di trasporto elettronico come scontrino fiscale
IVA e biglietto di trasporto elettronico
La risoluzione esamina se un titolo di viaggio elettronico, emesso per servizi di trasporto aereo e identificato da un codice univoco di prenotazione (PNR), possa assolvere la funzione di scontrino fiscale ai fini dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Il documento affronta il tema alla luce dell’articolo 1 del DM 30 giugno 1992 e della disciplina IVA applicabile ai trasporti di persone.
Quesito della società istante
ALFA S.p.A., operante nel trasporto aereo di persone e merci, descrive un sistema di vendita telematica in cui il contratto viene identificato da un codice PNR, inviabile al cliente via e-mail o fax. La comunicazione al cliente contiene gli elementi richiesti dal DM 30 giugno 1992, tra cui:
- ragione sociale, logo e partita IVA;
- descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- corrispettivo dovuto con evidenza delle tasse;
- numero progressivo;
- data di emissione e di utilizzazione.
Il cliente può stampare la conferma in formato PDF non modificabile, oppure ottenere la ricevuta “electronic itinerary receipt” presso il banco accettazione o tramite self-ticketing. I dati dei passeggeri vengono conservati per cinque anni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società sostiene che il biglietto elettronico, pur non cartaceo, debba considerarsi idoneo a documentare il corrispettivo del servizio di trasporto. L’istanza rileva che:
- non esiste una norma che vieti la forma elettronica del biglietto di trasporto;
- il documento non modificabile e numerato garantirebbe registrazione e ricostruzione dei corrispettivi;
- la facoltà di stampa rimessa al cliente non comprometterebbe la funzione certificativa;
- il sistema risponderebbe all’evoluzione delle vendite telematiche senza presenza fisica dell’acquirente.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 22 del dPR n. 633 del 1972, secondo cui per le prestazioni di trasporto di persone non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo richiesta del cliente nei tempi previsti. Richiama poi l’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce che i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale per il trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito.
Viene inoltre richiamato il DM 30 giugno 1992, che fissa le caratteristiche del biglietto di trasporto, e l’articolo 1, comma 3, del dPR 21 dicembre 1996, n. 696, che ribadisce tale funzione sostitutiva dello scontrino fiscale. Le indicazioni obbligatorie del biglietto sono:
- ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome, oppure logo distintivo e partita IVA dell’emittente;
- descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- ammontare dei corrispettivi dovuti;
- numero progressivo;
- data di emissione o di utilizzazione.
Chiarimenti interpretativi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la circolare 28 gennaio 1993, n. 10, secondo cui il legislatore ha individuato gli elementi del biglietto in funzione sia dei riscontri contabili sia dei controlli sull’effettiva fruizione del servizio. Il titolo di viaggio deve quindi costituire uno strumento gestionale e di controllo per l’impresa di trasporto.
La medesima circolare è richiamata anche per i casi in cui il viaggiatore non sia munito del biglietto per particolari condizioni agevolate o per l’utilizzo di supporti alternativi che non consentano tutte le indicazioni richieste; in tali ipotesi occorre una contabilità apposita per tracciare i corrispettivi.
Valutazione dell’Agenzia sulla validità del biglietto elettronico
L’Agenzia conclude che il titolo di viaggio elettronico conserva la propria attitudine a documentare il corrispettivo, purché sia conforme alle disposizioni del DM 30 giugno 1992, anche se in formato elettronico non modificabile e con numerazione progressiva. La successiva stampa da parte del cliente non incide sulla funzione sostitutiva dello scontrino fiscale, né sugli adempimenti di rendicontazione e contabilizzazione.
Perché ciò valga, la “electronic itinerary receipt” deve contenere tutte le indicazioni obbligatorie e ogni ulteriore informazione utile a individuare il servizio reso, come ad esempio:
- cognome e nome del passeggero;
- itinerario completo del viaggio;
- aeroporti di imbarco e di scalo;
- numero e data del volo;
- peso del bagaglio.
Inoltre, sin dal momento dell’acquisto, il documento deve essere disponibile per la stampa da parte del cliente, tramite mezzi propri o self-service aeroportuali, e deve costituire titolo legittimante per la fruizione del trasporto e strumento di controllo per l’impresa.
Adempimenti contabili e fiscali richiesti
L’Agenzia ritiene che la procedura descritta, basata su codice univoco di contratto/PNR e pagamento elettronico, appaia idonea a garantire anche gli ulteriori adempimenti formali e sostanziali della disciplina fiscale. Tuttavia, sono richiesti specifici obblighi di registrazione:
- rendicontazione e contabilizzazione giornaliera delle operazioni e degli introiti nei registri IVA;
- dettaglio delle singole operazioni con rilevazione di tratta, offerta commerciale, numero dei viaggiatori, numero di volo, corrispettivo pagato, modalità di pagamento, codice IVA e codice di viaggio;
- aggregazione dei dati delle vendite coerente con il trattamento contabile e fiscale delle singole operazioni;
- registrazione degli introiti nel registro dei corrispettivi con riferimento al giorno di emissione del titolo di viaggio sul sito internet, al fine della corretta liquidazione periodica dell’imposta.
Gestione dei rimborsi
Se il cliente richiede il rimborso delle somme pagate tramite procedura informatica, la società deve istituire una specifica “pratica di rimborso” con numero identificativo. Tale pratica deve contenere:
- generalità del cliente;
- importo rimborsato distinto in imponibile e imposta;
- dati di riferimento del titolo di viaggio oggetto di rimborso;
- ogni ulteriore informazione idonea a garantire la certezza dell’operazione.
Archiviazione elettronica dei documenti
La risoluzione ammette infine l’archiviazione in formato elettronico di tutta la documentazione relativa ai titoli di viaggio emessi via internet, a condizione che siano rispettati gli obblighi previsti dal DM 24 gennaio 2004 e che non venga compromessa la possibilità di ricostruire i corrispettivi in sede di controllo.
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