Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 350 del 29/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per ottenere le agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadina, l’imprenditore agricolo professionale deve non solo essere iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale, ma anche possedere le condizioni dell’art. 2 della legge n. 604/1954 compatibili con la qualifica IAP. Restano invece incompatibili i requisiti soggettivi propri del coltivatore diretto e l’idoneità del fondo alla formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina. È inoltre richiamata la decadenza dalle agevolazioni in caso di perdita dei requisiti IAP entro cinque anni.

Requisiti per le agevolazioni agricole in favore degli IAP

Imprenditore agricolo professionale e agevolazioni per la piccola proprietà contadina

La risoluzione affronta il rapporto tra la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti in materia di piccola proprietà contadina. L’obiettivo è chiarire quali requisiti siano necessari affinché lo IAP possa beneficiare del medesimo trattamento fiscale riconosciuto al coltivatore diretto.

Quadro normativo di riferimento

La figura dell’IAP è stata introdotta dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. L’articolo 1, comma 1, definisce imprenditore agricolo professionale il soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Lo stesso articolo 1, comma 4, stabilisce che all’IAP persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche coltivatrici dirette.

Per le società, l’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto prevede il riconoscimento delle agevolazioni alle società agricole qualificate IAP. Il comma 4-bis estende il beneficio anche:

  • alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto;
  • alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto;
  • alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto;
  • a condizione che tali soggetti siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

È precisato che, se le agevolazioni sono richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.

Chiarimento sul requisito per accedere ai benefici

La risoluzione chiarisce che, per accedere alle agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette previste per la piccola proprietà contadina, non è sufficiente la sola iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale propria degli IAP.

Occorre infatti, oltre a tale iscrizione, anche la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, purché compatibili con la qualifica di IAP.

A titolo esemplificativo, vengono richiamate tra le condizioni compatibili:

  • la mancata alienazione, nel biennio precedente, di fondi rustici superiori a un ettaro;
  • la mancata coltivazione o alienazione, nel quinquennio successivo all’acquisto.

Condizioni incompatibili con la qualifica di IAP

La risoluzione precisa che non sono invece compatibili con la qualifica di IAP alcuni requisiti soggettivi propri del coltivatore diretto, nonché l’idoneità del fondo acquistato alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, come previsto dall’articolo 2 della legge n. 604/1954.

In sostanza, l’equiparazione tra IAP e coltivatore diretto ai fini dell’agevolazione non elimina tutti i presupposti richiesti dalla disciplina della piccola proprietà contadina, ma solo quelli incompatibili con la diversa figura professionale.

Motivazione interpretativa

Le conclusioni vengono giustificate sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della normativa. L’estensione dell’agevolazione allo IAP comporta anche il richiamo dei relativi presupposti, la cui presenza dà coerenza all’equiparazione tra le due figure di operatori agricoli.

La risoluzione afferma inoltre che non sarebbe giustificabile una diversa disciplina tra coltivatore diretto e IAP in relazione alla medesima agevolazione.

Decadenza dalle agevolazioni

Viene infine richiamata una specifica causa di decadenza: ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 99/2004, la perdita dei requisiti entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Tale previsione riguarda i requisiti soggettivi propri dello IAP, tra i quali rientra anche l’iscrizione nella gestione previdenziale della categoria di appartenenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.