Risoluzione n. 348 del 28/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle entrate ritiene non ammissibile la trasmissione oltre il 31 luglio 2007 delle rettifiche ai dati dei modelli 730/2007 inviate dai sostituti d’imposta. In caso di errori con maggior rimborso o minor debito, il contribuente deve presentare un 730-integrativo entro il 25 ottobre 2007; in caso di minor rimborso o maggior debito, deve ricorrere al modello UNICO entro i termini ordinari.
Interpello su rettifica dei modelli 730/2007 da parte dei sostituti d’imposta
Rettifica della liquidazione delle imposte nel modello 730/2007
La risoluzione affronta il tema della possibilità, per un sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati rettificati del modello 730/2007 anche oltre il termine ordinario del 31 luglio 2007, purché entro il 31 dicembre successivo. L’istanza è presentata da ALFA e riguarda errori di acquisizione dei dati da parte delle sedi periferiche già trasmessi telematicamente.
Quesito posto dal sostituto d’imposta
ALFA chiede se sia consentito inviare successivamente al 31 luglio 2007 le rettifiche dei dati relativi alle dichiarazioni rese con modello 730/2007, pur restando fermo l’invio all’Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre. La finalità indicata è evitare al contribuente l’onere di una dichiarazione integrativa tramite modello UNICO.
Posizione dell’istante
L’istante segnala che, nella pratica, può accadere di dover correggere dati del 730 già acquisiti e trasmessi dalle proprie strutture periferiche. Da ciò deriva la convinzione di poter procedere comunque alla trasmissione delle rettifiche entro il 31 dicembre, anche se oltre il termine del 31 luglio, così da semplificare gli adempimenti del contribuente.
Valutazione preliminare dell’Agenzia: inammissibilità dell’interpello
L’Agenzia rileva anzitutto l’inammissibilità dell’interpello, perché manca il requisito delle obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una norma tributaria, richiesto dall’articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 209 del 26 aprile 2001. Viene inoltre osservato che l’istante non ha indicato una specifica disposizione tributaria fonte dell’incertezza, come richiesto anche dalla circolare n. 50 del 31 maggio 2001.
Trattazione nel merito come consulenza giuridica
Pur dichiarando l’inammissibilità, l’Agenzia esamina comunque la questione come attività di consulenza giuridica, richiamando la circolare n. 99 del 18 maggio 2000. Nel merito, l’interpretazione proposta da ALFA non viene condivisa perché non conforme alla disciplina vigente sull’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai CAF e dai professionisti abilitati.
Normativa applicabile e termini di trasmissione
La materia è ricondotta al DM 31 maggio 1999, n. 164, alle istruzioni del modello 730/2007 approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007, e alla circolare n. 17 del 23 marzo 2007. In particolare:
- l’articolo 17, comma 1, lettera c), del DM n. 164 del 1999, come modificato dall’articolo 37 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede per il 2007 che i sostituti d’imposta trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
- con effetto dal 1° gennaio 2008, il termine diventa il 25 giugno di ciascun anno;
- la consegna al contribuente deve avvenire entro il 15 giugno, con indicazione delle trattenute o dei rimborsi, secondo le istruzioni del modello 730.
Rettifiche successive e limiti temporali
La circolare n. 17 del 23 marzo 2007 conferma il termine del 31 luglio 2007 anche per i dati variati a seguito di rettifiche. L’Agenzia sottolinea che dal quadro normativo non emergono termini ulteriori per trasmettere rettifiche dopo tale data, neppure quando l’errore sia imputabile al sostituto d’imposta, come nel caso di specie legato alla non corretta acquisizione dei dati da parte delle sedi periferiche.
Conseguenze per il contribuente in caso di rettifica
Se la rettifica comporta un maggior rimborso o un minor debito, il contribuente, una volta informato, deve presentare il modello 730-integrativo entro il 25 ottobre 2007, ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 63 del 7 maggio 2007, presso un CAF-dipendenti o un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata in origine prestata dal sostituto d’imposta. Il soggetto ricevente provvede poi alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2007.
Ipotesi di minor rimborso o maggior debito
Se la rettifica determina invece un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa mediante modello UNICO 2007 entro i termini ordinari di presentazione.
Conclusione sostanziale
La risoluzione nega quindi la possibilità per il sostituto d’imposta di trasmettere rettifiche del 730 oltre il 31 luglio 2007, escludendo un autonomo termine fino al 31 dicembre per l’invio dei dati corretti. La disciplina distingue invece gli effetti della rettifica sul contribuente, prevedendo il 730-integrativo nei casi favorevoli al contribuente e il modello UNICO nei casi che comportano un aggravio d’imposta.
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