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Risoluzione

Risoluzione n. 346 del 28/11/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate non entra nel merito delle domande fiscali poste da un pensionato che intende aderire a un nuovo fondo pensione, perché la questione preliminare riguarda la legittimità civilistica dell’adesione, rimessa alla COVIP. Vengono richiamati i soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari ai sensi del d.lgs. n. 252/2005.

Interpello su previdenza complementare e deducibilità dei contributi

Interpello su adesione a fondo pensione aperto e profili fiscali della previdenza complementare

La risoluzione esamina un interpello presentato da un soggetto già pensionato, iscritto da anni a un fondo pensione negoziale, che chiede se possa aderire anche a un fondo pensione aperto e quali siano le conseguenze fiscali sui contributi versati, sulla prestazione in capitale e sull’eventuale riscatto agli eredi. L’Agenzia delle Entrate non fornisce una risposta di merito sugli aspetti fiscali richiesti, poiché ritiene preliminare la verifica della possibilità civilistica di nuova adesione da parte di un soggetto già pensionato.

Quesito del contribuente

Il contribuente rappresenta di essere pensionato INPS di anzianità dal 1° febbraio 2004 e di aver aderito dal 1979, in modo continuativo fino al pensionamento, a un fondo di previdenza complementare negoziale a prestazione definita, con contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro. Il regolamento del fondo prevede l’erogazione della prestazione in forma di rendita vitalizia al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS di vecchiaia, cioè al compimento del 65° anno di età. Nelle more, egli continua a risultare iscritto al fondo senza versare contributi.

Il contribuente chiede:

  • se possa aderire ex novo a un fondo pensione aperto gestito da una SGR, con contribuzione annuale libera per almeno 5 anni, beneficiando della deduzione IRPEF entro il limite di 5.164,57 euro;
  • quale aliquota si applichi alla prestazione in capitale erogata dal fondo pensione aperto dopo i 5 anni di contribuzione;
  • quale aliquota si applichi alla somma riscattata dagli eredi legittimi o designati in caso di premorienza.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, sarebbe possibile aderire a un fondo pensione aperto in attesa del raggiungimento dei requisiti per ricevere la rendita vitalizia dal fondo negoziale. Conseguentemente, i contributi versati al nuovo fondo sarebbero deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro. Inoltre, la prestazione in capitale richiesta dopo cinque anni sarebbe tassata con aliquota del 15%, aliquota che, sempre secondo il contribuente, varrebbe anche per la prestazione riscattata dagli eredi in caso di decesso.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 2 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che individua i soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

  • lavoratori dipendenti, pubblici e privati, compresi quelli assunti con le tipologie contrattuali previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  • lavoratori autonomi, compresi i titolari di reddito d’impresa, e liberi professionisti;
  • soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche insieme ai dipendenti delle cooperative interessate;
  • soggetti destinatari del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 565, ossia coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, anche se non iscritti al fondo previsto da tale decreto.

Viene inoltre ricordato che possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche soggetti diversi da quelli elencati nell’articolo 2, ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, nonché i soggetti fiscalmente a carico di altri, in base all’articolo 8, commi 1 e 5, dello stesso decreto.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda il quesito specifico, relativo alla possibilità per un soggetto già pensionato di iscriversi a un nuovo fondo di previdenza complementare mantenendo la posizione nel fondo negoziale fino alla maturazione della prestazione, l’Agenzia evidenzia che la questione attiene al profilo civilistico della disciplina della previdenza complementare. Si tratta quindi di un tema che richiede valutazioni da parte delle autorità competenti, individuate nella COVIP, e che tali valutazioni devono precedere l’analisi degli aspetti fiscali.

Di conseguenza, la risoluzione non si pronuncia:

  • sulla deducibilità dei contributi al fondo pensione aperto;
  • sull’aliquota applicabile alla prestazione in capitale;
  • sull’aliquota applicabile al riscatto in favore degli eredi.

Esito dell’istanza

La risposta viene resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. L’esito sostanziale è dunque di mancato esame nel merito delle questioni fiscali, perché la verifica preliminare sulla possibilità di adesione del soggetto già pensionato spetta alle competenti autorità di vigilanza sulla previdenza complementare.

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