Cassazione Civile, Ordinanza n. 34336/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatrice)
La controversia
Una società aveva ricevuto dalla società di leasing una comunicazione di accoglimento della richiesta di finanziamento per la stipula di cinque contratti di leasing finalizzati all'acquisto di immobili, con indicazione di condizioni economiche ma con riserva della banca di modificarle prima della firma. La società, avendo nel frattempo assunto obblighi verso un terzo in relazione agli immobili e temendo conseguenze pregiudizievoli per il ritardo nella stipula, concludeva i contratti di leasing solo successivamente, scoprendo che le condizioni applicate erano più onerose rispetto a quelle comunicate. Agiva quindi per far accertare la responsabilità precontrattuale della banca e ottenere il risarcimento del maggior esborso. In appello sosteneva, tra l'altro, che la comunicazione della banca dovesse essere interpretata come delimitante le possibili modifiche alle sole variabili indicate; che la banca avesse fornito una falsa rappresentazione della questione relativa alle agevolazioni BEI; che il giudice avesse errato nel ritenere irrilevante la costrizione derivante dal rapporto con il terzo; e che vi fosse violazione delle regole su giudicato, onere della prova, non contestazione e motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo motivo, sulla violazione dei canoni ermeneutici nella lettura della comunicazione bancaria, e il nono e decimo motivo, per la contraddittorietà della sentenza nel trattare la responsabilità precontrattuale e la violenza del terzo; ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, il nono e il decimo motivo di ricorso; ha rigettato gli altri motivi e ha dichiarato assorbito l'undicesimo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva interpretato in modo non coerente con il testo della comunicazione la facoltà della banca di modificare le condizioni della delibera, attribuendole un potere ampio e incondizionato non desumibile dalla lettera; inoltre, la motivazione d'appello risultava contraddittoria nel negare la configurabilità della responsabilità ex art. 1337 c.c. in presenza di contratto concluso, pur affermando in altro passaggio la possibilità della sua applicazione anche a contratto perfezionato. La causa è stata rimessa al giudice di rinvio per la sola riesamina dei profili accolti.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
La Corte rileva la contraddittorietà della sentenza impugnata nel negare e al tempo stesso ammettere, in astratto, la responsabilità precontrattuale anche a contratto concluso; il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione alla luce dei profili accolti.
art. 1362 c.c.
Il criterio letterale di interpretazione contrattuale impedisce di attribuire alla banca una facoltà ampia e incondizionata di modificare le condizioni della delibera quando il testo le subordina espressamente a specifici fattori.
art. 1363 c.c.
La clausola va letta nel contesto complessivo della comunicazione, non isolando espressioni che possano ampliare oltre testo il potere modificativo della banca.
art. 1434 c.c.
La Corte territoriale aveva evocato la violenza del terzo come possibile causa di annullamento; la Cassazione censura la contraddizione tra tale impostazione e il diniego della responsabilità precontrattuale, senza però decidere nel merito la questione.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello non ha invertito il carico probatorio, ma ha svolto una diversa valutazione delle prove offerte.
art. 115 c.p.c.
Non è ravvisata violazione del principio di non contestazione nei punti ritenuti tardivi o nelle valutazioni probatorie operate dal giudice di merito.
art. 183, VI co. c.p.c.
La Corte ha confermato la tardività della contestazione non svolta tempestivamente nelle prime difese e nella prima memoria istruttoria.
art. 101 c.p.c.
La censura di violazione del contraddittorio è stata respinta perché l'esame del contratto con il terzo era limitato alla ricostruzione dell'assenza di un obbligo giuridico idoneo a costringere la stipula del leasing.
art. 112 c.p.c.
È stata esclusa una pronuncia ultra o extra petita, poiché il giudice di merito si è limitato a valutare i fatti rilevanti per la domanda proposta.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul giudicato; la Corte ha escluso che si fosse formato giudicato sui capi meramente premissivi non indipendenti dalla statuizione impugnata.
art. 329, co. 2, c.p.c.
Richiamato nel motivo sul giudicato; la Corte ne ha negato l'utilizzazione per estendere il giudicato a punti non autonomi della decisione.
art. 343 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul giudicato; la Corte ha ribadito che il giudicato si forma solo sui capi non impugnati concernenti questioni indipendenti.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse acquiescenza su questioni non autonome rispetto alle statuizioni impugnate.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel motivo sul giudicato; la Corte richiama il principio per cui il giudicato copre solo le decisioni su questioni indipendenti non impugnate.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È la base del sindacato di legittimità per le denunce di violazione di legge formulate sui profili di interpretazione contrattuale, giudicato, non contestazione e riparto dell'onere probatorio.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Usato per la censura di nullità della sentenza per asserita violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Le doglianze sono state dichiarate inammissibili quando miravano a una nuova valutazione del fatto anziché a denunciare un omesso esame decisivo nei limiti consentiti.
art. 91 c.p.c.
Il motivo sulle spese è rimasto assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso.
art. 92 c.p.c.
Il motivo sulle spese è rimasto assorbito.
art. 380bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale in presenza dei relativi presupposti.
art. 378 c.p.c.
La resistente ha depositato memoria in vista della camera di consiglio.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una comunicazione bancaria o di una delibera di finanziamento, il giudice non può attribuire alla parte finanziatrice un potere di modifica ampio e incondizionato se il testo lo subordina espressamente a specifiche variabili o condizioni.
- La responsabilità precontrattuale va valutata con coerenza logica: non è corretto escluderla in astratto per il solo fatto che il contratto sia stato poi concluso, se la stessa motivazione ammette che la violazione dei doveri di buona fede possa assumere rilievo anche in tale fase o a esito di trattative concluse.
- Il giudicato copre solo i capi autonomi della sentenza non impugnati; non si estende alle mere premesse logiche della decisione né a statuizioni prive di autonoma decisorietà rispetto alla domanda definita.
- La censura relativa all'onere della prova è infondata quando il giudice di merito non opera un'inversione del carico probatorio, ma si limita a valutare in modo diverso la consistenza delle prove già dedotte.
- Le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando, sotto la veste dell'omesso esame, sollecitano soltanto una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
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