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Ordinanza

Ordinanza n. 2331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, 13 aprile 2026, n. 6550.

Giustizia amministrativa202604056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV ter, di accoglimento del ricorso di primo grado, con effetti sull’assegnazione dei vincitori del concorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati che avevano acquisito la qualità di parti del giudizio in seguito alla notificazione effettuata in primo grado. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della SNA, contenente l’indicazione dell’appellante, delle parti appellate desumibili dalla graduatoria, degli atti impugnati in primo grado, della sentenza appellata e dei motivi d’appello. L’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi d’appello, limitandosi a richiedere che siano sinteticamente indicati nell’avviso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha disposto, a carico delle amministrazioni appellanti, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. Ha autorizzato l’esecuzione dell’incombente mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale della SNA, nella sezione già utilizzata in primo grado. La pubblicazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova deve essere depositata entro sette giorni dal completamento dell’incombente mediante attestazione della stessa SNA, con impegno a mantenere la pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva. In via interinale, e salva una più approfondita valutazione in sede di merito, il Collegio ha sospeso gli effetti della sentenza appellata ai sensi dell’articolo 27, comma 2, c.p.a., per evitare possibili disfunzioni amministrative derivanti dalla modifica dell’assegnazione dei vincitori del concorso. È stata fissata la prosecuzione della trattazione all’udienza camerale del 15 ottobre 2026 e la decisione sulle spese è stata rinviata all’esito della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 95 c.p.a.

    Utilizzato per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente la sospensione interinale degli effetti della sentenza appellata, disposta per prevenire possibili disfunzioni amministrative nelle more della decisione.

Massime di principio

  • Quando, in appello, devono essere chiamati in giudizio controinteressati che hanno acquisito la qualità di parti nel giudizio di primo grado, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio a carico dell’appellante.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, purché l’avviso individui l’appellante, le parti appellate, gli atti impugnati, il provvedimento giurisdizionale appellato e i motivi d’appello, e siano rispettati i termini e le modalità stabiliti dal giudice.
  • In sede cautelare d’appello, gli effetti della sentenza impugnata possono essere sospesi in via interinale, salva la successiva valutazione approfondita nel merito, quando la sua esecuzione immediata possa determinare disfunzioni amministrative, come modifiche temporanee all’assegnazione dei vincitori di un concorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

Testo integrale

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