Sentenza del 19/12/2019 n. 33896 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato la maggiore IVA relativa agli anni 2006 e 2007, ritenendo non applicabile l'aliquota agevolata del 4% utilizzata dall'appaltatore. Secondo l'Ufficio, l'immobile realizzato aveva caratteristiche di abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, in particolare per il superamento della superficie utile di 240 mq. Il contribuente contestava, tra l'altro, la propria legittimazione passiva, la mancata allegazione della relazione dell'Agenzia del Territorio, la propria buona fede e il computo delle superfici, sostenendo che fossero stati inclusi locali e aree da escludere.
La decisione
La CTP aveva accolto i ricorsi, ma la CTR aveva riformato la decisione rigettando le impugnazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo e una parte del terzo, ha rigettato il secondo motivo e la parte sostanziale del terzo, confermando che l'appaltatore è il soggetto passivo IVA nei confronti dell'Erario e che l'eventuale maggiore imposta può essere recuperata nei suoi confronti. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, poiché il contribuente conosceva già la relazione e aveva contestato nel merito i calcoli. È stato invece accolto parzialmente il quarto motivo, perché la CTR non aveva esaminato specificamente alcune contestazioni sul computo delle cantine, del portico e del rapporto pertinenziale tra i terreni. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16 e Tabella A, parte II, nn. 21 e 39
Il n. 39 prevede l'aliquota agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di abitazioni non di lusso; il n. 21 richiama i criteri del D.M. 2 agosto 1969.
L'aliquota agevolata per l'appalto edilizio spetta solo se l'immobile possiede, al momento della sua ultimazione, i requisiti di abitazione non di lusso.
D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6
Sono di lusso le abitazioni con superficie utile complessiva superiore a 240 mq; rilevano anche abitazioni superiori a 200 mq con area scoperta eccedente sei volte l'area coperta.
La superficie utile va determinata considerando l'utilizzabilità concreta degli ambienti ed escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina, ma la denominazione formale o l'assenza di agibilità non sono decisive quando gli spazi abbiano effettiva potenzialità abitativa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, ultimo comma
Il contribuente è il soggetto obbligato al versamento dell'imposta o della maggiore imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Nei rapporti tributari con il Fisco, per le prestazioni di appalto il soggetto passivo è l'appaltatore, non il committente. L'eventuale rivalsa verso il committente riguarda un autonomo rapporto civilistico.
D.P.R. n. 131 del 1986, nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, comma 4
In caso di dichiarazione mendace, l'Ufficio recupera dall'acquirente la differenza d'imposta e applica la sanzione.
La responsabilità diretta dell'acquirente per la perdita dell'agevolazione è prevista per gli acquisti immobiliari, ma non può essere estesa analogicamente ai contratti di appalto, in assenza di una specifica disposizione.
Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 10
Se la motivazione richiama un altro atto, questo deve essere allegato, salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto; i rapporti tra contribuente e Amministrazione sono improntati a collaborazione e buona fede.
La mancata allegazione dell'atto richiamato determina un vizio rilevante solo se compromette concretamente la comprensione della pretesa e il diritto di difesa. Non è sufficiente dedurre una mera irregolarità formale senza dimostrare un pregiudizio effettivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
L'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; se richiama un atto non conosciuto né ricevuto, questo deve essere allegato o deve esserne riprodotto il contenuto essenziale.
L'avviso IVA è valido quando consente al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento, anche se l'atto richiamato non è allegato, qualora il suo contenuto essenziale sia conosciuto o adeguatamente rappresentato.
Art. 2700 c.c.
Gli atti pubblici fanno piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale.
La questione relativa all'allegazione della relazione non è stata decisiva per la Cassazione, perché la CTR aveva fondato il rigetto soprattutto sulla conoscenza già acquisita dal contribuente e sull'assenza di un concreto pregiudizio.
Massime di principio
- In un contratto di appalto soggetto a IVA, l'appaltatore resta il soggetto responsabile verso l'Erario per la corretta applicazione dell'aliquota, anche se l'errore dipende da informazioni o dichiarazioni del committente.
- La qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso deve essere verificata considerando il risultato finale dell'edificazione e le caratteristiche strutturali e funzionali dell'immobile al momento dell'ultimazione, non soltanto la situazione esistente quando sono state emesse le fatture.
- Per il calcolo della superficie utile rileva soprattutto la concreta utilizzabilità degli ambienti e la loro potenzialità abitativa; la mancanza di agibilità o la qualificazione catastale come cantina non escludono automaticamente il computo.
- La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre dimostrare che il contribuente non abbia potuto comprendere la pretesa o esercitare adeguatamente la difesa.
- Il giudice deve esaminare in modo specifico e motivato le contestazioni tecniche sul calcolo delle superfici, sulle pertinenze e sulle aree coperte e scoperte; una motivazione generica può comportare la cassazione con rinvio.
- La responsabilità diretta del compratore per la perdita di un'agevolazione fiscale può sussistere solo quando sia prevista da una specifica norma; non può essere estesa per analogia alle fattispecie di appalto.
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