Sentenza del 19/12/2019 n. 3394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di prelievi agricoli, IVA, interessi e sanzioni per complessivi Euro 2.591.540,77, relativi a importazioni dalla Svizzera effettuate dalla P. S.p.A. negli anni 1988-1991 e 1993. L'Agenzia sosteneva che la Commissione tributaria regionale avesse violato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella precedente sentenza di rinvio, ritenendo erroneamente prescritto il potere di recupero. In particolare, contestava che il termine triennale potesse essere prorogato solo se la notizia di reato fosse stata trasmessa prima della scadenza del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle dogane e confermato la decisione della CTR, che aveva accolto il ricorso della contribuente. La Corte ha stabilito che la comunicazione dell'importo dei dazi deve normalmente avvenire entro tre anni dalla nascita dell'obbligazione doganale. L'eccezione che consente il recupero oltre tale termine, quando la mancata determinazione dei dazi dipende da un fatto penalmente perseguibile, opera solo se la notizia di reato è stata trasmessa durante il triennio. Nel caso concreto, i rimborsi costituenti il fatto-reato erano avvenuti entro l'anno dalle importazioni, mentre il rapporto alla Procura era stato trasmesso il 2 dicembre 1997, quando il termine triennale relativo alle bollette del periodo 1988-1993 era già scaduto. Gli avvisi di accertamento sono quindi risultati tardivi. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 221, paragrafi 3 e 4, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Codice doganale comunitario
La comunicazione al debitore deve avvenire entro tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale; qualora l'obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione può essere effettuata anche dopo tale termine.
La regola ordinaria impone il rispetto del termine triennale. La deroga per fatti penalmente perseguibili non consente un recupero senza limiti temporali: la notizia di reato deve essere trasmessa prima della scadenza del triennio.
Art. 243 del Regolamento (CEE) n. 2913/92
Il termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso contro la decisione dell'autorità doganale e per la durata del relativo procedimento.
La sospensione del termine triennale opera in presenza di un ricorso doganale ai sensi della disposizione, per tutta la durata del relativo procedimento.
Articoli 2935 e 2941 del Codice civile
Sono stati richiamati in relazione alla decorrenza e alla sospensione della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto comunque necessario che la notizia di reato fosse trasmessa entro il termine ordinario, per evitare una dilatazione indefinita dei tempi di recupero.
Art. 103, paragrafo 2, Codice doganale dell'Unione
Il termine ordinario può essere esteso in presenza di un fatto penalmente rilevante.
La formulazione della norma conferma, secondo la Corte, che l'estensione presuppone un atto intervenuto entro il termine ordinario e non introduce un termine autonomo svincolato dal triennio.
Art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella sentenza rescindente. Nel caso concreto, la CTR è stata ritenuta conforme a tali principi.
Massime di principio
- Nel recupero di dazi o tributi doganali, l'amministrazione deve normalmente notificare la pretesa entro tre anni dalla nascita dell'obbligazione doganale.
- La presenza di un fatto potenzialmente penalmente rilevante consente il recupero oltre il termine triennale solo se la notizia di reato è stata trasmessa all'autorità giudiziaria prima della scadenza del termine.
- La successiva archiviazione o assoluzione nel procedimento penale non elimina necessariamente l'effetto della deroga, purché la notizia di reato sia stata tempestivamente trasmessa e sia collegata ai fatti posti a fondamento della pretesa tributaria.
- Una comunicazione tardiva della notizia di reato non può riaprire o prolungare indefinitamente un termine già scaduto: prevale l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
- Nel verificare la tempestività del recupero occorre individuare la data di nascita dell'obbligazione doganale, la data del fatto penalmente rilevante, la data di trasmissione della notizia di reato e l'eventuale periodo di sospensione dovuto a ricorsi doganali.
- Il giudice del rinvio non può discostarsi dal principio di diritto stabilito dalla Cassazione, ma deve applicarlo ai fatti concretamente accertati.
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