Sentenza del 19/12/2019 n. 4729 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello riguardava la regolarità formale della notificazione delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni, non la debenza delle imposte. Il contribuente sosteneva che l'agente della riscossione non avesse provato validamente le notifiche, poiché aveva prodotto copie degli avvisi di ricevimento anziché gli originali. La Commissione ha ritenuto sufficiente la produzione documentale, rilevando che il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere formale, specifico e tempestivo e che, comunque, il giudice può accertare la conformità anche mediante altri elementi probatori. Nel caso concreto, le copie erano state prodotte per dimostrare un fatto storico, ossia l'avvenuta notificazione degli atti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha estromesso l'Agenzia delle Entrate, perché la controversia riguardava esclusivamente le procedure di riscossione di competenza dell'agente della riscossione. Ha accolto l'appello dell'agente della riscossione, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato la regolarità formale delle intimazioni di pagamento e delle cartelle sottostanti. Il contribuente è stato condannato alle spese di giudizio di primo grado e di appello.
Norme richiamate
Art. 2719 del codice civile
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere espresso, formale, specifico e non equivoco. Anche in presenza di disconoscimento, il giudice può valutare altri elementi per accertare la conformità della copia.
Artt. 214 e 215 del codice di procedura civile
La contestazione della scrittura o della sottoscrizione deve essere effettuata tempestivamente, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento. La mancata contestazione specifica può comportare il riconoscimento processuale del documento.
Cass. civ., Sez. V, 30 giugno 2016, n. 13384
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica non produce necessariamente l'inutilizzabilità del documento: il giudice può comunque accertarne l'efficacia rappresentativa mediante altri mezzi di prova o presunzioni.
Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4395
La produzione di una copia impone alla controparte di prendere posizione sulla sua conformità, ma non vincola il giudice, che può valutarne autonomamente l'attendibilità e la capacità dimostrativa.
Cass. civ., Sez. VI, 20 giugno 2014, n. 14145
La copia di un documento può essere valutata per dimostrare il fatto storico dell'avvenuta notificazione degli atti tributari.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti esclusivamente la notifica delle cartelle o delle intimazioni, il soggetto normalmente legittimato è l'agente della riscossione, mentre l'ente impositore può essere estromesso se non sono contestati l'an o il quantum dell'imposta.
- La contestazione di una copia fotostatica deve essere specifica, formale e tempestiva; una contestazione generica o tardiva può non impedire la valutazione del documento.
- Anche quando la copia viene contestata, il giudice può accertare l'avvenuta notifica attraverso altri documenti, presunzioni o elementi indiziari, soprattutto quando la copia serve a provare un fatto storico e non il contenuto negoziale del documento.
- La mancata produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento non determina automaticamente l'inesistenza o l'illegittimità della notifica, se la documentazione disponibile consente comunque di ricostruire con sufficiente attendibilità la notificazione.
- La parte che impugna una notifica deve contestare in modo puntuale sia l'esistenza sia la conformità o il contenuto della documentazione prodotta, indicando concretamente le ragioni dell'inattendibilità.
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