Sentenza n. 1826/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento 1) del provvedimento del Comune di Rivoli del 30 aprile 2024, prot. n. 41185, recante diniego del condono edilizio-ter (condono n. 60/S/TER); 2) del provvedimento del Comune di Rivoli del 30 aprile 2024, prot. n. 41166, recante diniego del condono edilizio-ter (condono n. 59/S/TER);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del terzo condono edilizio relativi a un basso fabbricato accessorio e a una casa di civile abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato due provvedimenti comunali del 30 aprile 2024 con cui sono state respinte le domande di terzo condono edilizio presentate nel 2004. Hanno dedotto: la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, assumendo che le domande fossero complete e corredate dal pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori; la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e del legittimo affidamento, sostenendo che, una volta formato il silenzio-assenso, il Comune avrebbe potuto intervenire solo in autotutela e nel termine ragionevole; la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, per mancato esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; infine, la violazione dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, contestando che il vincolo paesaggistico relativo alla fascia di 150 metri dal Rio Garosso impedisse il condono e sostenendo che il corso d’acqua, essendo incanalato, deviato e in parte lastricato, non fosse più attuale o classificabile come corso d’acqua.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati perché, per gli abusi edilizi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non può formarsi il silenzio-assenso sul condono: l’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, subordina il condono al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e qualifica l’inerzia di tale autorità come silenzio-rifiuto, non come assenso. In assenza di un titolo tacito favorevole, non trovano applicazione né l’autotutela né la tutela dell’affidamento invocate dai ricorrenti. Il terzo motivo è stato respinto perché i dinieghi contenevano una motivazione completa ed esaustiva, idonea a disattendere sostanzialmente tutte le osservazioni presentate, anche se non espressamente richiamate. Quanto all’ultimo motivo, il Collegio ha ritenuto che le opere costituissero nuove costruzioni, riconducibili alle tipologie maggiori 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzate in zona agricola e soggette a vincolo paesaggistico preesistente. Il terzo condono è quindi precluso a priori, senza necessità di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica, anche qualora il vincolo sia di inedificabilità relativa o l’intervento sia urbanisticamente conforme. Il Rio Garosso risulta tuttora esistente e incluso nell’elenco delle acque pubbliche e nella pianificazione urbanistica comunale. La persistenza del vincolo non può essere superata sulla base della situazione materiale del corso d’acqua, ma solo mediante il procedimento formale previsto dall’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 42/2004. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003
Non determina la formazione del silenzio-assenso quando l’abuso edilizio è realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e manca il necessario parere favorevole dell’autorità preposta.
art. 32, comma 1, l. n. 47/1985
il condono per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso
L’inerzia dell’autorità preposta al vincolo è qualificata come silenzio-rifiuto, non come silenzio-assenso.
art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003
Nel terzo condono individua tassativamente le tipologie di abusi sanabili, consentendo nelle aree vincolate le sole tipologie minori 4, 5 e 6.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003
Preclude la sanatoria degli abusi maggiori realizzati su aree soggette a vincoli di tutela, preesistenti all’esecuzione delle opere, quando gli interventi siano privi o difformi dal titolo edilizio e non conformi alla disciplina urbanistica.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004
Assoggetta a tutela paesaggistica le fasce di 150 metri dai corsi d’acqua individuati dalla disposizione.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 42/2004
La perdita della rilevanza paesaggistica di un corso d’acqua richiede l’apposito procedimento formale di esclusione previsto dalla norma; la mera trasformazione materiale del corso d’acqua non è sufficiente.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Non impone una confutazione formalmente analitica di ogni osservazione quando la motivazione finale esamina sostanzialmente e compiutamente le questioni dedotte dal privato.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Non è applicabile in assenza di un precedente provvedimento tacito favorevole validamente formatosi.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, gli abusi maggiori riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, consistenti in nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie, non sono sanabili se realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico preesistente all’opera, anche quando il vincolo sia di inedificabilità relativa o l’intervento sia urbanisticamente conforme.
- Quando il terzo condono è legislativamente precluso per la presenza di un vincolo paesaggistico e per la natura maggiore dell’abuso, non è necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica: il diniego costituisce atto vincolato.
- Per gli abusi edilizi soggetti a vincolo paesaggistico, l’inerzia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non determina il silenzio-assenso sul condono, poiché la disciplina applicabile configura tale inerzia come silenzio-rifiuto; conseguentemente, non si forma un titolo tacito favorevole sul quale possa fondarsi un intervento successivo di autotutela o un affidamento tutelabile.
- La mera alterazione materiale di un corso d’acqua, quale l’incanalamento, la deviazione o l’asciugamento del relativo alveo, non fa venir meno il vincolo paesaggistico ex lege: la perdita della rilevanza paesaggistica richiede il procedimento formale previsto dall’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 42/2004.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 è soddisfatto quando la motivazione del provvedimento finale, pur senza richiamare singolarmente ogni osservazione, affronta in modo compiuto e sostanziale le obiezioni formulate dal privato.
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