Cassazione Penale, Sentenza n. 49230/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. con cui la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del concordato con il Procuratore generale, ha rideterminato la pena complessiva per reati (capo A: stupefacenti artt. 81 c.p., 73 co.4 d.P.R. 309/1990; capo B: art. 23 co.3 l.110/1975; capo C: ricettazione art. 648 c.p.; capo D: contravvenzione art. 697 c.p.). Il ricorrente deduceva carenza e genericità della motivazione sul calcolo della pena, omessa o erronea individuazione del reato più grave e illegittimità della pena nella parte in cui la Corte avrebbe formato una "pena base composita" applicando congiuntamente la pena detentiva del delitto e quella pecuniaria della contravvenzione, richiamando i principi della sentenza Sez. U. Giglia n. 40983/2018 e sostenendo che, se il reato più grave è un delitto con pena alternativa e il satellite una contravvenzione con pena congiunta, l'aumento deve essere operato rispetto a una sola delle pene previste per la violazione più grave, con motivazione della scelta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata e inefficace motivazione, rilevando l'indeterminatezza, la cumulatività e l'asperità delle doglianze che impediscono l'utilizzabilità del mezzo. Ha tuttavia precisato principi di diritto: le doglianze sulla illegittimità della pena concordata in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono, in astratto, proponibili; però il sindacato riguarda la pena finale complessiva concordata e non gli eventuali errori nei passaggi intermedi. Nel caso concreto la pena finale concordata (pena definitiva poi ridotta per il rito: anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.600,00 di multa) non è risultata illegale né eccedente i limiti normativi. Perciò il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 co.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regime del concordato in appello: ammissibilità di censure solo su specifici vizi della sentenza, tra cui l'applicazione di una pena illegale; il sindacato di legittimità investe la congruità della pena finale concordata.
art. 81 cod. pen.
Norma sul concorso di reati; utilizzata per descrivere l'aumento di pena ex art. 81 quale fatto contestato nei capi A/B.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sul trattamento sanzionatorio per reati di stupefacenti richiamata come quadro normativo del capo A.
art. 23, comma 3, L. n. 110/1975
Norma sui reati in materia di armi (capo B) utilizzata per la qualificazione delle fattispecie satellite.
art. 648 cod. pen.
Fattispecie di ricettazione indicata come reato più grave (capo C) con pena congiunta detentiva e pecuniaria.
art. 697 cod. pen.
Contravvenzione contestata (capo D) che prevede pena alternativa detentiva o pecuniaria; rilevante nella discussione sulla tipologia di sanzione applicabile in caso di continuazione.
art. 133 cod. pen.
Principio della motivazione della scelta del giudice nell'operare aumenti e nella determinazione della pena; citato come possibile strumento quando il reato più grave ha pene congiunte e il satellite pene alternative.
art. 135 cod. pen.
Regola di conversione tra generi di pena (ragguaglio): l'aumento per reato satellite, se applicato alla pena detentiva del reato più grave, deve essere ragguagliato a pena pecuniaria quando necessario, nel rispetto del favor rei.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Norme sul motivo dell'impugnazione e sui requisiti di specificità: la genericità e la cumulatività dei motivi sono causa di inammissibilità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità/infondatezza del ricorso; applicata con condanna di euro 3.000,00.
Sez. U, n. 40983/2018 (Giglia)
Giurisprudenza di riferimento sul trattamento degli aumenti di pena nei casi di concorso/continuazione tra reati con sanzioni eterogenee: il giudice può operare l'aumento rispetto a una sola delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta; tuttavia il principio va applicato tenendo conto del contesto e del tipo di procedimento (es. concordato).
Altra giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 23614/2022 Ferrigno; Sez. 5, n. 1205/2020 Magini)
Orientamenti che chiariscono che, nel concordato in appello, il sindacato riguarda la congruità della pena finale e che errori nei passaggi intermedi non costituiscono di per sé pena illegale se la sanzione complessiva è legittima.
Massime di principio
- Nel concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili censure limitate: vizi rispetto alla volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale; va contestata la pena finale complessiva e non i singoli passaggi intermedi.
- Le impugnazioni devono essere specifiche e intelligibili: motivi generici, cumulativi o promiscui sono causa di inammissibilità secondo artt. 581 e 591 c.p.p.; il ricorrente deve indicare con chiarezza quale profilo di illegittimità si assume e perché.
- Quando i reati in concorso o in continuazione prevedono sanzioni eterogenee (detentive e pecuniarie, o alternative), l'aumento per il reato satellite deve rispettare il genere di pena previsto e i limiti di legge: il principio del favor rei richiede, se necessario, il ragguaglio ex art. 135 c.p.
- La Corte di legittimità sindaca la legittimità della pena concordata nella sua globalità; errori di calcolo o passaggi argomentativi controversi nella formazione della pena concordata perdono rilevanza se la pena finale rientra nei limiti di legge.
- Se si intende contestare la determinazione della pena in un concordato d'appello, è strategico: 1) focalizzare il vizio sulla pena finale (es.: eccedenza dei limiti edittali o specie di pena diversa da quella prevista dalla legge); 2) evitare censure generiche e indicare formule normative e calcoli specifici; 3) richiamare la giurisprudenza pertinente ma spiegando il perché del contrasto con il caso concreto.
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