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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 3075 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sponsorizzazioni - Corrispettivo in favore di associazioni sportive - Requisito di inerenza ex art. 109 del Tuir - Necessita - Incremento del fatturato - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale dei versamenti effettuati a favore di un'associazione sportiva ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002. È stato contestato, in particolare, il requisito dell'inerenza previsto dall'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), ossia la necessità che il costo sia collegato all'attività d'impresa e idoneo a produrre ricavi o altri vantaggi economici.

La decisione

La deducibilità non deriva automaticamente dal solo fatto che il pagamento sia qualificato come sponsorizzazione ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002. Devono essere dimostrati anche i requisiti ordinari di deducibilità, tra cui l'inerenza. Nel caso esaminato, tale requisito è stato ritenuto provato dagli incrementi del fatturato e del reddito d'esercizio conseguenti alla sponsorizzazione. Pertanto, la contestazione fiscale non è stata accolta e la deduzione è stata riconosciuta.

Norme richiamate

  • Art. 90 della legge n. 289/2002

    Versamenti in favore di associazioni sportive

    La disposizione può agevolare fiscalmente le sponsorizzazioni sportive, ma non esonera il contribuente dal provare gli ulteriori requisiti generali di deducibilità previsti dalla normativa tributaria.

  • Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il costo è deducibile solo se inerente all'attività d'impresa, cioè se presenta un collegamento funzionale con l'attività economica e con la produzione di ricavi o altri vantaggi economici. Nel caso concreto, l'incremento del fatturato e del reddito d'esercizio è stato considerato sufficiente a dimostrare tale collegamento.

Massime di principio

  • La qualificazione formale di un pagamento come sponsorizzazione sportiva non rende automaticamente il costo deducibile: occorre dimostrare l'effettività, la corretta documentazione e l'inerenza della spesa.
  • L'inerenza non richiede necessariamente la prova di un rapporto matematico diretto tra importo sponsorizzato e singolo ricavo, ma può essere dimostrata attraverso risultati economici complessivi, come l'incremento del fatturato o del reddito.
  • In caso di contestazione, è utile conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prove dei pagamenti, materiali pubblicitari e documentazione che evidenzi la visibilità ottenuta e i risultati commerciali.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione se la spesa appare sproporzionata, priva di effettiva promozione pubblicitaria o non collegata all'attività dell'impresa; il contribuente deve quindi fornire elementi concreti a sostegno dell'inerenza.

Testo integrale

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