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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.10.2024, n. 1028, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 28 ottobre 2024, n. 1028, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 28 ottobre 2024, n. 1028, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente, titolare di supplenze a tempo determinato negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, condannando il Ministero al pagamento di € 1.643,18, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’8 novembre 2024. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento né fornire prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato, pagando alla ricorrente € 1.643,18, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il giudice ha rilevato che l’Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato la pretesa né assolto all’onere di provare l’adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, gravante su di essa ai sensi dell’art. 2697 c.c. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione, che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento, l’onere di provare l’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento consentono di ritenere fondata l’actio iudicati.

  • art. 7 CCNL del 15 marzo 2001

    Prevede l’emolumento denominato Retribuzione Professionale Docenti, riconosciuto dal giudicato civile alla docente anche per le supplenze oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all’Amministrazione il pagamento della somma dovuta e dei relativi accessori entro un termine assegnato.
  • L’Amministrazione che intenda dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato ha l’onere di fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio, in assenza di contestazioni e di documentazione del pagamento, non impedisce l’accoglimento dell’actio iudicati.
  • In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente all’Amministrazione, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito nella sentenza.
  • Le controversie di ottemperanza aventi carattere seriale e sostanzialmente assimilabile a procedure esecutive possono giustificare una liquidazione forfettaria delle spese di lite, da porre a carico dell’Amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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