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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30577/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine dall'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata INPS, con conseguente richiesta di contributi per l'attività professionale svolta nell'anno 2010. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del professionista, dichiarando illegittima l'iscrizione e non dovuti i contributi. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione dell'INPS: pur rilevando l'erroneità della declaratoria di prescrizione resa in primo grado, aveva ritenuto comunque insussistente l'obbligo contributivo per difetto di prova, da parte dell'INPS, del carattere non occasionale dell'attività svolta; aveva inoltre valorizzato la modesta entità del reddito, inferiore alla soglia di euro 5.000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011 e dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, sostenendo che, per un avvocato iscritto all'albo ma non alla cassa forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non poteva essere escluso sulla sola base del mancato superamento della soglia di reddito, essendo pacifico lo svolgimento di attività professionale autonoma e non essendo stata contestata l'abitualità nel ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo il combinato disposto delle norme richiamate, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo ma non alla propria cassa dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, mentre la soglia di euro 5.000 rileva solo per l'attività autonoma occasionale. La percezione di un reddito inferiore a tale soglia può al più costituire un indizio da valutare insieme ad altri elementi, ma non determina automaticamente l'assenza di obbligo contributivo. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva accertato in fatto, in assenza di prova contraria dell'INPS, che l'attività era occasionale e di modesto reddito; la censura sulla pretesa non contestazione del requisito dell'abitualità è stata inoltre ritenuta inammissibile perché non specificamente localizzata nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegata all'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Conferma dell'assetto normativo che rende decisivo il carattere abituale dell'attività professionale per l'iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    Norma letta in combinazione con l'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 per ricavare il criterio dell'abitualità dell'attività autonoma del professionista.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata respinta perché infondata nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti motivati per relationem.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per il professionista iscritto a un albo ma non alla relativa cassa, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per l'attività autonoma occasionale; non introduce un automatismo escludente quando l'attività sia svolta con carattere di abitualità.
  • Il requisito dell'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere desunto anche da presunzioni semplici, quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi, ma non è provato automaticamente da tali soli elementi.
  • Un reddito inferiore alla soglia legale può costituire solo un indizio della occasionalità dell'attività, da valutare insieme agli altri elementi acquisiti.
  • La censura in cassazione che prospetti una non contestazione di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente dove tale deduzione sia stata proposta nei giudizi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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