Sentenza n. 3512/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la graduatoria finale per la promozione alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° luglio 2025, approvata con decreto del Capo della Polizia del 15.9.2025, pubblicato il 7.10.2025, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla promozione; 2) il quaderno di scrutinio compilato dalla Commissione per la progressione in carriera del personale nell'ambito della sopra detta procedura di scrutinio, in toto o, in subordine, nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente un punteggio utile per la promozione a primo dirigente nonché per il riconoscimento del diritto a ottenere un maggiore punteggio relativamente alla categoria attitudinale, congruo alle effettive capacità e professionalità, coerente con le mansioni effettivamente svolte e con i giudizi espressi nei rapporti informativi annuali ed utile ai fini della promozione alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina dal 01.07.2025; 3) gli atti presupposti, conseguenti e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e quaderno di scrutinio relativi alla procedura di promozione alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° luglio 2025, nella parte in cui la ricorrente non è stata promossa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale approvata con decreto del Capo della Polizia del 15 settembre 2025 e il quaderno di scrutinio della Commissione per la progressione in carriera del personale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato la mancata attribuzione di un punteggio utile alla promozione e ha chiesto il riconoscimento di un punteggio maggiore nella categoria attitudinale, ritenuto congruo alle proprie capacità e professionalità, alle mansioni effettivamente svolte e ai giudizi risultanti dai rapporti informativi annuali, con decorrenza giuridica ed economica della promozione dal 1° luglio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio, infatti, la ricorrente è stata promossa alla qualifica di primo dirigente nello scrutinio immediatamente successivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Sebbene non abbia ottenuto la decorrenza specificamente richiesta nel ricorso, ha conseguito l'obiettivo sostanziale perseguito, ossia l'ingresso nel ruolo dirigenziale della Polizia di Stato e il correlato trattamento economico, anche ai fini previdenziali. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione favorevole. Il giudizio è stato definito con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza breve, previo preavviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso contro la mancata promozione o progressione in carriera diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue la qualifica o il risultato sostanziale perseguito, anche se in una procedura successiva e con una decorrenza diversa da quella originariamente richiesta, purché dichiari di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto l'ingresso nel ruolo e il trattamento economico sostanzialmente richiesti, rendendo non più attuale l'utilità dell'annullamento degli atti della precedente procedura selettiva.
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