Cassazione Civile, Ordinanza n. 24585/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Alcuni assistiti avevano convenuto in giudizio l'avvocato chiedendo la restituzione di somme versate per attività difensive che, secondo la loro prospettazione, dovevano essere svolte gratuitamente in forza di un accordo con un patronato per una causa volta a ottenere benefici previdenziali per esposizione all'amianto. Il tribunale aveva accolto la domanda di ripetizione, rigettando la manleva verso patronato e terzo chiamato; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo tardive le contestazioni sulla convenzione del 1997 e valorizzando testimonianze che avevano provato un patto specifico di gratuità. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, deducendo: motivazione apparente per asserita copiatura di altra sentenza; violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e omesso esame per la domanda di indebito arricchimento; erronea mancata qualificazione della fattispecie come promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulla convenzione con il patronato, sostenendo che spettasse agli attori provare la perdurante efficacia della convenzione e gli adempimenti prescritti; inefficacia ex lege della convenzione per effetto della legge n. 152 del 2001; mancanza di data certa e di sottoscrizione del mandato di assistenza; necessità della forma scritta dell'incarico professionale; errata interpretazione del contratto d'opera, che sarebbe presunto oneroso; erronea valutazione della prova testimoniale; ingiustificata regolazione delle spese e del contributo unificato. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i controricorsi per conflitto di interessi virtuale tra le parti assistite dallo stesso difensore, ma ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che vari motivi erano privi di specificità o di decisività, non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure tendevano a una nuova valutazione del merito inammissibile in sede di legittimità. In particolare, è stato valorizzato che la corte territoriale aveva fondato la decisione su una doppia ratio: la tardività delle contestazioni sulla convenzione e l'accertamento, tramite testimonianze, di un patto specifico di gratuità tra le parti; inoltre la domanda di ingiustificato arricchimento era stata reputata nuova e tale statuizione non era stata utilmente censurata. È stato quindi disposto il rigetto in rito del ricorso con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e, in via preliminare, ha dichiarato inammissibili i controricorsi perché proposti da un medesimo difensore in situazione di conflitto di interessi virtuale fra le parti rappresentate. Ha escluso la fondatezza dei motivi, ritenendo che non colpissero le rationes decidendi della sentenza d'appello o che fossero costruiti in modo generico, tardivo o diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto. La pronuncia impugnata è quindi rimasta ferma. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, mentre nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione per l'inammissibilità dei controricorsi.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le doglianze proposte sotto i diversi vizi di legittimità sono inammissibili quando non colpiscono la ratio decidendi, difettano di specificità o mirano a una rivalutazione del merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i contenuti rilevanti; la mancanza di specifica indicazione del contenuto delle domande o dei motivi di appello impedisce lo scrutinio delle censure.
art. 183 c.p.c.
Le contestazioni e le domande che avrebbero dovuto essere formulate nelle prime difese non possono essere introdotte tardivamente senza incorrere in preclusione.
art. 112 c.p.c.
È inammissibile la censura che assume omessa pronuncia senza confrontarsi con l'effettiva motivazione della decisione impugnata.
art. 113 c.p.c.
La violazione dell'articolo non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è inammissibile se la questione di fatto è rimasta fuori dal thema decidendum per tardiva contestazione.
art. 1381 c.c.
La promessa del fatto del terzo presuppone che le circostanze di fatto rilevanti siano state ritualmente introdotte nel giudizio di merito; la sua mera evocazione in cassazione non basta.
art. 1321 c.c.
La censura sul contratto è inammissibile se non si confronta con il diverso titolo contrattuale accertato dal giudice di merito.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto d'opera professionale non può essere sovvertita in cassazione se il giudice di merito ha accertato, con prove testimoniali, un patto specifico di gratuità.
art. 1350 c.c.
La questione della forma scritta dell'incarico è inammissibile quando non risulta specificamente devoluta in appello e resta coperta da giudicato interno.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa, se proposta tardivamente in comparsa di risposta/memoria oltre i termini, è nuova e quindi inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il sindacato di legittimità sulle spese è limitato ai casi di violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sulla sua mancata applicazione, nei limiti stabiliti dalla legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la trattazione semplificata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 152 del 2001
La ricorrente sosteneva che la legge avesse inciso sulla convenzione con il patronato; la censura è stata ritenuta non decisiva perché la decisione di merito si fondava comunque su un patto specifico di gratuità provato in giudizio.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: è necessario aggredire ciascun fondamento autonomo della decisione, altrimenti la doglianza resta priva di decisività.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare puntualmente il contenuto degli atti processuali e dei motivi di appello rilevanti, poiché il rinvio generico agli atti o a deduzioni precedenti non consente il controllo di legittimità.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle testimonianze e sulle risultanze istruttorie.
- Le questioni non tempestivamente introdotte nel giudizio di merito o non devolute in appello restano precluse in cassazione e possono essere coperte da giudicato interno.
- La domanda di arricchimento senza causa non è liberamente spendibile in qualunque fase: se proposta oltre i termini consentiti come domanda nuova, è inammissibile.
- La promessa del fatto del terzo non può essere invocata in cassazione in modo astratto: richiede che i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e accertati nel giudizio di merito.
- Un contratto d'opera professionale può essere ritenuto gratuito ove il giudice accerti, sulla base delle prove, un patto specifico in tal senso; tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla tardività della contestazione di un fatto o di un presupposto contrattuale, le censure che mirano solo a discutere quel fatto sono prive di decisività se non attaccano anche la preclusione processuale rilevata dal giudice.
- La rilevazione di un conflitto di interessi virtuale tra parti assistite dallo stesso difensore può rendere inammissibili i controricorsi, quando gli interessi sostanziali delle parti siano astrattamente contrapposti.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se la legge lo prevede e se ricorrono i relativi presupposti processuali.
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