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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33443/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di bancarotta semplice documentale previsto dall'art. 217, comma 2, della legge fallimentare. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 217, comma 2, della legge fallimentare e dell'art. 49, comma 2, c.p., nonché un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza l'assenza dei presupposti del reato in ragione della cessazione dell'attività e della mancanza di passività insolute. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione, contestando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 62-bis c.p. e un vizio di motivazione, censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili viene meno soltanto quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata mediante cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dall'assenza di passività insolute. Ha inoltre ribadito che la fattispecie è un reato di pericolo presunto e di mera condotta, posto a tutela della possibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale e i movimenti dell'impresa, senza necessità di un concreto pregiudizio per i creditori. Il diniego della particolare tenuità è stato ritenuto congruamente motivato sulla base della grave negligenza, dell'elevato grado di pericolo e del concreto ostacolo alla ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari, anche in presenza di una rilevante discrasia tra finanziamenti ricevuti e investimenti. È stato ritenuto legittimo anche il diniego delle attenuanti generiche, motivato mediante il richiamo agli elementi dell'art. 133 c.p., all'elevato grado della colpa e alla lesione di interessi patrimoniali riferibili a più società. All'inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    La bancarotta semplice documentale si configura mediante la violazione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili; l'obbligo viene meno soltanto con la cessazione formalizzata mediante cancellazione dal registro delle imprese.

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Richiamato quale parametro normativo dedotto dal ricorrente; la sentenza non sviluppa un'autonoma interpretazione della disposizione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della grave negligenza, dell'elevato grado di pericolo e del concreto ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e degli affari sociali.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione valorizzi congruamente gli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.

  • art. 133, comma 1, n. 2, c.p.

    La gravità del fatto e il grado della colpa possono fondare il diniego della particolare tenuità e delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 2214 c.c.

    Il precetto formale relativo alla tenuta delle scritture contabili costituisce il contenuto dell'obbligo la cui violazione integra la bancarotta semplice documentale.

Massime di principio

  • La bancarotta semplice documentale è un reato di mera condotta e di pericolo presunto: si perfeziona con la violazione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili, senza che sia necessario dimostrare un concreto danno o pregiudizio per i creditori.
  • L'obbligo di tenuta delle scritture contabili non cessa per il solo fatto della cessazione materiale dell'attività o dell'assenza di passività insolute; esso viene meno soltanto quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata mediante cancellazione dal registro delle imprese.
  • La ratio della bancarotta semplice documentale consiste nella tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa e dei movimenti che l'hanno costituita; è quindi sufficiente il potenziale ostacolo alla ricostruzione del patrimonio, senza necessità che il rischio si traduca in un effettivo pregiudizio.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta omissiva, valutata secondo gli indici dell'art. 133 c.p., denoti grave negligenza, elevato grado di pericolo e concreto ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua e valuta, anche discrezionalmente, elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, quali l'elevato grado della colpa e la compromissione degli interessi patrimoniali di più soggetti o società.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta, in presenza di profili di colpa del ricorrente, oltre al pagamento delle spese processuali, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati fallimentariParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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