Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Trieste, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità e/o annullamento del silenzio/diniego sostanziale se del caso anche parziale/inesatta ostensione formatosi sulla istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 18/11/2024 - anche a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame da parte della Commissione di Accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al Prot. DICA-0018868-P-11/06/2025 – decisione n. 3.65 dd. 04/06/2025, comunicata a mezzo p.e.c. ad entrambe le parti in data 11/06/2025, emessa ex art. 25. L. 241/1990 - e al conseguente perfezionamento del diritto all’accesso nonché - per quanto occorrer possa- della nota di cui alla p.e.c. dd. 04/07/2025 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Trieste; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad effettuare l’accesso con le modalità di cui agli artt. 22 e segg. legge n. 241/90 e d.P.R. n. 184/2006, con annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti amministrativi in contrasto, a mente della intervenuta decisione della sull’istanza di riesame della ricorrente avverso il silenzio diniego opposto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Trieste (nonché avverso il sostanziale rifiuto di codesto) alla sua richiesta di accesso agli atti del 18/11/2024; in subordine per l’annullamento in ogni caso e per quanto occorrer possa e nei limiti dell'utilità per la ricorrente, del provvedimento confermativo di diniego inviato a mezzo p.e.c. in data 04/07/2025 dal resistente ed indirizzato alla Commissione di Accesso qualora quest’ultima non dovesse intendersi come mera risposta interlocutoria; in ogni caso con il contestuale ordine al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Trieste di esibizione dei documenti richiesti, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, con espresso riferimento ai documenti che non sono stati ostesi e cioè: e per la nomina di commissario ad acta;

Giustizia amministrativa202500397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego o diniego parziale sull'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, nonché la successiva comunicazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del 4 luglio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organo disciplinare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. deducendo l'illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 18 novembre 2024, anche alla luce della decisione della Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva parzialmente accolto il riesame e invitato il Consiglio Distrettuale di Disciplina a riesaminare l'istanza. Ha dedotto la violazione dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990 per la mancata ostensione o per l'omessa adozione di un provvedimento confermativo motivato; la violazione dell'art. 25 l. 241/1990 qualora la comunicazione del 4 luglio 2025 fosse qualificata come provvedimento confermativo di diniego; la violazione degli artt. 22 e seguenti, 3, 6, 7 e 10 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti e violazione dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza. L'accesso riguardava documenti relativi ai procedimenti disciplinari riuniti n. 151/2022 e n. 152/2022, richiesti per l'esercizio del diritto di difesa, tra cui delibere concernenti l'assegnazione dei fascicoli, l'autorizzazione allo svolgimento di attività presso altro ordine forense e la composizione del collegio chiamato a decidere su una ricusazione. Il Consiglio ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more il procedimento disciplinare si era concluso con una declaratoria di non luogo a provvedimento disciplinare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha delimitato l'interesse ostensivo sulla base della stessa istanza amministrativa e del ricorso: la documentazione era stata richiesta esclusivamente per consentire alla ricorrente di esercitare le proprie difese nel procedimento disciplinare allora pendente. La successiva definizione del procedimento con declaratoria di non luogo a provvedimento disciplinare, favorevole alla ricorrente, ha fatto venir meno in modo definitivo l'utilità concreta e attuale dell'accesso, non essendo più necessario acquisire gli atti per valutare o contestare la legittimità del procedimento. Le argomentazioni della ricorrente riferite ad altri possibili interessi sono state ritenute estranee all'interesse ostensivo originariamente dedotto e quindi inidonee a dimostrarne la persistenza. Il TAR ha inoltre rilevato, ai fini della compensazione delle spese, che il Consiglio aveva già comunicato l'inesistenza di ulteriori atti da ostendere, ma che la comunicazione del 4 luglio 2025 non si conformava propriamente allo schema dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990: dopo la decisione favorevole della Commissione per l'accesso, l'amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento confermativo motivato, consentire l'accesso oppure rimanere inerte, con conseguente formazione del diritto all'accesso decorso il termine di trenta giorni. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    l'accesso è consentito se l'amministrazione competente non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione favorevole della Commissione per l'accesso

    A seguito della decisione favorevole della Commissione per l'accesso, l'amministrazione può adottare un nuovo diniego confermativo motivato, aderire alla decisione consentendo l'accesso oppure rimanere inerte; in quest'ultimo caso l'accesso diviene consentito decorso il termine di trenta giorni.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale, anche quando esercitato per esigenze difensive connesse a un procedimento disciplinare.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa posto a base dell'istanza di accesso.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È richiamato come base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati personali nella pubblicazione della decisione.

Massime di principio

  • L'interesse all'accesso documentale deve essere apprezzato in relazione alla finalità concreta indicata nell'istanza e coltivata nel processo; quando l'accesso è richiesto esclusivamente per esercitare il diritto di difesa in un procedimento disciplinare, la conclusione favorevole di tale procedimento può far venir meno l'interesse concreto e attuale all'ostensione, determinando l'improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifica una situazione di fatto o di diritto incompatibile con la realizzazione dell'utilità perseguita, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale.
  • Dopo una decisione favorevole della Commissione per l'accesso, l'amministrazione competente deve alternativamente adottare un provvedimento confermativo motivato del diniego, consentire l'accesso aderendo alla decisione della Commissione oppure rimanere inerte; non è previsto un atto interlocutorio diverso da tali opzioni e, decorso il termine di trenta giorni senza provvedimento confermativo motivato, l'accesso è consentito.
  • La conclusione favorevole del procedimento disciplinare può eliminare l'utilità dell'accesso richiesto per la difesa nel procedimento stesso, anche quando la Commissione per l'accesso abbia precedentemente riconosciuto la funzionalità difensiva della documentazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.