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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05366/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di circa un milione e mezzo di euro e dalla contestazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice su beni della debitrice, beni che quest’ultima assumeva assoggettati a un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. di durata triennale. Il tribunale aveva respinto l’opposizione e la domanda di inefficacia dell’ipoteca; la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 645, 163 e 183 c.p.c., sostenendo che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto non contestata la sopravvenuta inefficacia del vincolo per scadenza del termine; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che, respinto il primo motivo di appello, la corte d’appello avesse omesso di esaminare la questione della nullità originaria del vincolo. La difesa della ricorrente insisteva inoltre sul preteso rinnovo del vincolo e sulla rilevanza di un provvedimento del tribunale di Padova che, a suo dire, avrebbe confermato la validità della proroga.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha considerato insindacabile, se non nei limiti del vizio motivazionale, l’accertamento di merito sulla non contestazione; ha ritenuto congrua la motivazione della corte d’appello sulla mancata contestazione della scadenza del vincolo e ha inoltre escluso la possibilità di utilizzare un provvedimento giudiziale come prova documentale del fatto costitutivo del rinnovo, anche per difetto di autosufficienza e per tardività della produzione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, una volta reputata decisiva la non contestazione della cessazione del vincolo e la mancata prova del rinnovo, la questione della nullità originaria del vincolo diveniva irrilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2645-ter c.c.

    Il vincolo di destinazione è stato considerato come vincolo temporaneo soggetto a scadenza; una volta cessata la sua efficacia, l’opponibilità ai terzi dipende dal concreto assetto provato e non da mere allegazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione è stata esaminata alla luce del principio per cui l’accertamento della contestazione o non contestazione integra apprezzamento di merito sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, senza specifiche affermazioni di principio ulteriori.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sull’opposizione e sulla trattazione, senza autonoma statuizione di principio.

  • art. 183 c.p.c.

    È stato valorizzato il ruolo delle memorie istruttorie e la preclusione derivante dalla mancata tempestiva allegazione/produzione di documenti.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere prodotti nuovi documenti se non ricorrono i presupposti eccezionali previsti dalla norma.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    È stato ribadito che i documenti che si vogliano usare come prova di un fatto rilevante devono essere idonei a soddisfare l’onere della prova; non basta richiamare un provvedimento se lo si pretende valorizzare come prova del fatto dedotto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’accertamento della contestazione o della non contestazione di un fatto da parte del giudice di merito è un apprezzamento interpretativo dell’atto difensivo e, in cassazione, è censurabile solo per vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve aggredirle tutte; l’inutile censura di una sola ratio non può condurre alla cassazione.
  • Un provvedimento giudiziale non può essere utilizzato come se fosse un precedente giurisprudenziale quando, in realtà, si intende attribuirgli valore di prova documentale di un fatto controverso: in tal caso opera la disciplina dell’onere della prova e delle preclusioni sulle produzioni documentali.
  • In appello la produzione di nuovi documenti resta soggetta alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti eccezionali previsti dalla legge.
  • Se una questione è logicamente assorbita da una ragione decisiva già sufficiente a definire la lite, il giudice d’appello non è tenuto a esaminare ulteriori censure prive di incidenza sulla decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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