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Sentenza

Sentenza n. 4118/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto del Questore di Napoli Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/vdm/114 del 15.05.2025, notificato il 24.06.2025, di rigetto dell'istanza di conversione del pse posseduto per motivi familiari in pse per motivi di lavoro subordinato; dell'archiviazione telematica disposta d'ufficio il 4.10.2021 su piattaforma "Stranieri WEB", comunicata con nota della Questura di Napoli Prot. 0178572 del 25.07.2025; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202505531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato e archiviazione telematica del precedente procedimento per mancato ritiro del titolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto nel dicembre 2019 il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ma si era recato in Cina per assistere il padre, sottoposto a un delicato intervento chirurgico e a successive cure. Il rientro in Italia era stato poi impedito dalle restrizioni connesse alla pandemia, sino al rientro del 29 agosto 2023. Nel gennaio 2024 aveva chiesto il rinnovo del titolo, con conversione in permesso per lavoro subordinato, allegando un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'amministrazione aveva respinto l'istanza considerando ingiustificata la prolungata assenza dal territorio nazionale, il rientro senza visto regolare e l'assenza di un valido titolo di soggiorno, rilevando che il precedente procedimento, pur conclusosi positivamente con il rilascio del permesso, era stato successivamente archiviato per mancato ritiro. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 8 CEDU, degli artt. 7 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 3, comma 1, e 3 l. 241/1990, degli artt. 4, 5 e 9 d.lgs. 286/1998, delle direttive e circolari ministeriali richiamate, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, perplessità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato la mancata considerazione delle ragioni familiari e sanitarie dell'assenza, delle restrizioni pandemiche, della mancata comunicazione della positiva definizione del precedente procedimento e della regolarità del rientro effettuato sulla base della formale pendenza di tale procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il diniego di conversione sia l'archiviazione del precedente procedimento. Ha ritenuto non implausibili e adeguatamente assistite da un principio di prova le ragioni dell'assenza prolungata, consistenti nell'assistenza al padre gravemente malato e negli ostacoli al rientro determinati dalla pandemia e dalle limitazioni alla circolazione internazionale. Tali circostanze, unite ai vincoli familiari e all'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente in Italia, erano idonee a mettere in discussione il presupposto del diniego fondato sulla durata dell'assenza. Il giudice ha inoltre rilevato che il procedimento del 2019 si era concluso positivamente con il rilascio del titolo, ma era stato poi archiviato per mancato ritiro mentre il ricorrente si trovava ancora in Cina; tale procedimento era risultato privo di un effettivo contraddittorio, poiché l'amministrazione avrebbe potuto consentire all'interessato di chiarire le circostanze di forza maggiore. L'ignoranza dell'archiviazione è stata ritenuta incolpevole e il rientro è avvenuto facendo affidamento sulla formale pendenza del procedimento originario. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è richiamato quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, in relazione alla necessità di valutare adeguatamente le circostanze giustificative dell'assenza.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato in relazione alla tutela della vita privata e familiare, rilevante nella valutazione della posizione dello straniero radicato in Italia.

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato quale parametro del diritto a una buona amministrazione.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    È richiamato nell'ambito delle censure relative alla motivazione dell'atto.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    È indicato tra le disposizioni rilevanti in materia di ingresso e soggiorno dello straniero.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    È indicato tra le disposizioni rilevanti in materia di permesso di soggiorno e della relativa posizione amministrativa.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    È richiamato tra le norme applicabili alla disciplina del soggiorno degli stranieri.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel valutare una domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve esaminare concretamente e motivare adeguatamente le ragioni dell'assenza prolungata dello straniero, quando siano dedotte circostanze oggettive e documentate quali l'assistenza a un familiare gravemente malato e le restrizioni alla circolazione derivanti da un'emergenza pandemica.
  • La durata dell'assenza dal territorio nazionale non può fondare automaticamente il diniego del titolo di soggiorno quando l'interessato fornisca un principio di prova di cause di forza maggiore o di oggettiva impossibilità di rientro; tali circostanze devono essere specificamente valutate dall'amministrazione.
  • L'archiviazione di un procedimento in materia di soggiorno per mancato ritiro del titolo, quando l'interessato si trovi all'estero per ragioni non imputabili e non sia stato adeguatamente informato della positiva definizione del procedimento, richiede una valutazione effettiva delle circostanze impeditive e non può essere considerata isolatamente ai fini del successivo diniego.
  • La mancata instaurazione di un effettivo contraddittorio su circostanze decisive, che avrebbero potuto spiegare il mancato ritiro del titolo e l'assenza dal territorio nazionale, vizia la valutazione amministrativa quando impedisca di considerare elementi rilevanti per la posizione dello straniero.
  • Nella valutazione della posizione dello straniero devono essere considerati, insieme alle ragioni dell'assenza, i vincoli familiari e l'effettivo radicamento sociale e lavorativo maturato in Italia, mediante un'apprezzamento concreto e complessivo della situazione individuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

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