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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35607/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'azione introdotta davanti al Giudice di Pace per far dichiarare l'inesistenza di un contratto di fornitura elettrica e l'illegittimità del subentro sull'utenza domestica, deducendo una pratica commerciale scorretta e un passaggio di fornitura non richiesto, seguito da minaccia di distacco e abbassamento di potenza. Il Giudice di Pace accolse la domanda, dichiarò la nullità del contratto, annullò le fatture e liquidò anche un risarcimento del danno. In appello la parte vittoriosa chiese solo la correzione di un errore materiale sul quantum del risarcimento, la rideterminazione degli onorari di causa secondo la nota spese e la cancellazione di espressioni sconvenienti. Il Tribunale corresse la sentenza di primo grado e rideterminò le spese. In cassazione la ricorrente ha censurato la liquidazione delle spese, sostenendo che il Tribunale non aveva applicato l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, nonostante la richiesta contenuta nella nota spese; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché il Tribunale non aveva motivato sul mancato aumento del 30%.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo si fondava su una nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. non allegata al ricorso e non specificamente localizzata nel fascicolo. La Corte ha ritenuto non rispettato l'art. 366, comma 6, c.p.c. e quindi il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché non può essere demandato alla Corte il compito di ricercare gli atti di causa. Ha compensato le spese per la peculiarità della vicenda e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda, con loro precisa localizzazione, senza imporre alla Corte una ricerca autonoma nel fascicolo.

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014

    È richiamato come parametro per l'aumento del compenso professionale del 30% richiesto dalla parte, ma la Corte non esamina il merito della doglianza per difetto di autosufficienza.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale riferimento alla nota spese su cui il motivo di ricorso era fondato.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È richiamato tra le norme invocate sulla determinazione dei compensi professionali.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare la mancata pronuncia/considerazione della richiesta di aumento del compenso.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È invocato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come vizio processuale per asserita carenza di motivazione/ultrapetizione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 110 c.p.c.

    È richiamato nel passaggio processuale relativo alla successione a titolo particolare della società convenuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che si fonda su un documento o atto processuale deve rispettare rigorosamente l'art. 366, comma 6, c.p.c.: il documento va allegato o comunque puntualmente indicato e localizzato nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di mettere la Corte in condizione di verificare immediatamente la decisività della doglianza senza svolgere ricerche nel fascicolo di merito o d'ufficio.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è dichiarata e l'impugnazione è successiva al 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda concreta, anche se il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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