Sentenza del 04/03/2020 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso della Società C. N. A. V. S.r.l. e compensando le spese di giudizio. Ha ribadito che la gestione dei servizi della società comunale fallita non può essere affidata a società a partecipazione pubblica nei cinque anni successivi al fallimento, ma deve essere gestita direttamente dal Comune o assegnata tramite gara a soggetti esterni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Società C. N. A. V. S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011, contestando la validità della rendita catastale su cui si basava l'imposta, ritenendola inesistente e quindi chiedendo la nullità o l'annullamento degli avvisi. La Fallimento P. S.r.l. contestava il ricorso, sostenendo la validità della rendita catastale come da normativa vigente e chiedendo l'interruzione della causa per sopravvenute condizioni di legge, oltre a chiedere il rigetto del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca aveva accolto il ricorso della C. N. A. V. S.r.l., ma l'appello proposto dal Fallimento P. S.r.l. era stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, confermando che, in caso di fallimento di una società comunale che gestisce un servizio in affidamento diretto, il Comune deve gestire direttamente il servizio o affidarlo tramite gara a soggetti esterni non partecipati, invalidando quindi la gestione tramite società a partecipazione pubblica successiva al fallimento.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992
art. 40, art. 24, art. 36 comma 2, art. 52 comma 2
Disposizioni relative alla sospensione e interruzione del processo tributario, motivazione delle sentenze e sospensione dell'efficacia esecutiva
Legge 27 dicembre 2006 n. 296
Prevede gli obblighi di motivazione degli avvisi di accertamento tributario
L. 7.8.1990 n. 241
Norma sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi
D.Lgs. n. 212/2000
Disposizioni sul diritto di accesso e sulle modalità di motivazione degli atti tributari
D.Lgs. 504/1992
Definisce il ruolo degli enti accertatori nel controllo dell'imposta comunale sugli immobili, escludendo il sindacato sul classamento catastale
Legge 311/2004
Attribuisce efficacia fiscale retroattiva alle rendite catastali dichiarate a seguito di notifica del Comune
D.Lgs. 175/2016
Impedisce alle pubbliche amministrazioni di affidare a società a partecipazione pubblica la gestione di servizi già affidati a società comunali fallite nei cinque anni successivi al fallimento
Cass. Civ. Sez. Unite n. 5787/1988
Stabilisce che l'obbligo di motivazione è soddisfatto se consente al contribuente di comprendere le ragioni giuridiche dell'accertamento e di esercitare il diritto di difesa
Massime di principio
- Gli avvisi di accertamento tributario devono contenere una motivazione minima che permetta al contribuente di comprendere le ragioni giuridiche dell'atto e di esercitare il diritto di difesa.
- Gli enti impositori devono calcolare l'imposta basandosi sulle rendite catastali risultanti al momento dell'accertamento, senza sindacare la correttezza del classamento catastale.
- Le rendite catastali attribuite a seguito di notifiche comunali hanno efficacia fiscale retroattiva secondo la normativa vigente.
- In caso di fallimento di una società a controllo pubblico che gestisce un servizio in affidamento diretto, la gestione del servizio deve tornare al Comune o essere affidata tramite gara a soggetti esterni non partecipati nei cinque anni successivi al fallimento.
- Le amministrazioni pubbliche non possono affidare a società a partecipazione pubblica la gestione di servizi già affidati a società comunali fallite nel periodo previsto dalla legge, per evitare elusioni della normativa sul fallimento.
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