Ordinanza n. 1991/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR relativa al pagamento delle spese liquidate dal decreto di equa riparazione e delle spese del giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto di equa riparazione emesso dalla Corte d’appello, nella parte relativa alle spese spettanti al procuratore distrattario. Con la sentenza del TAR n. 2728 del 2019 era stato accertato l’obbligo del Ministero di corrispondere tali somme, oltre alle spese del giudizio di ottemperanza e alla penalità di mora, ed era stato previsto l’intervento di un commissario ad acta in caso di inerzia. Successivamente il ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario e il pagamento degli interessi legali. L’ordinanza del 2023 ha dichiarato inammissibile la domanda sugli interessi, per mancata instaurazione del contraddittorio sul punto, e ha disposto la sostituzione del commissario. Il commissario delegato ha poi segnalato di non aver ricevuto l’istanza del difensore necessaria al proprio insediamento e ha rimesso al TAR la valutazione dell’eventuale decadenza prevista dall’art. 9 del d.l. n. 117/2025 e successive modificazioni.
La decisione
Il TAR, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ha chiarito che l’adempimento necessario all’insediamento del commissario ad acta deve ritenersi assolto: il ricorrente aveva notificato al Ministero la sentenza del TAR nel 2020 e aveva successivamente chiesto la sostituzione del commissario nel 2023. Quanto alla prospettata decadenza prevista dall’art. 9 del d.l. n. 117/2025, il Collegio ha escluso che essa potesse essere dichiarata. Le somme da liquidare riguardano infatti obblighi di pagamento già definitivamente sanciti dalla sentenza del TAR del 2019, passata in giudicato anteriormente alla modifica normativa richiamata dal commissario, nonché le spese del giudizio di ottemperanza, non liquidate secondo l’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Il commissario resta pertanto tenuto alla completa liquidazione di quanto dovuto. Il TAR ha prorogato il termine per l’esercizio delle funzioni commissariali sino al 31 dicembre 2026 e ha ordinato il deposito del provvedimento di individuazione del commissario da parte del competente Capo dipartimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di rendere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie alla sua attuazione.
l. 24 marzo 2001, n. 89
Costituisce la disciplina dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89
È richiamato con riguardo alla liquidazione delle somme dovute a titolo di equa riparazione; le spese del giudizio di ottemperanza non risultano liquidate secondo tale disposizione.
art. 9 d.l. n. 117/2025
La disposizione sulla decadenza non è stata ritenuta applicabile agli obblighi di pagamento già definitivamente sanciti da una sentenza passata in giudicato prima della modifica normativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può rendere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato, verificare l’adempimento degli incombenti necessari all’insediamento del commissario ad acta e prorogare il termine assegnato per l’esecuzione.
- L’adempimento necessario all’insediamento del commissario ad acta può ritenersi assolto quando il ricorrente abbia notificato all’amministrazione la decisione da eseguire e abbia successivamente attivato il procedimento sostitutivo mediante un’istanza di sostituzione del commissario.
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