Ordinanza n. 3861/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della nota di I.S.M.E.A. prot. n. 0028543 del 31-07-2025, recante “Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_QU2VGXFL - Società Agricola Villa Aiola spa Comunicazione di esito istruttorio negativo”, con la quale è stato comunicato l’esito negativo dell’istruttoria per la concessione delle agevolazioni di cui al Fondo per l’innovazione in agricoltura per l’anno 2024. - del provvedimento (eventualmente) adottato da I.S.M.E.A., di cui non si conoscono estremi né contenuti e mai comunicato e/o notificato alla Società ricorrente, con cui il predetto Istituto ha ritenuto di non collocare la Società ricorrente nella graduatoria degli ammessi alle agevolazioni richieste; - dell’elenco-graduatoria (pubblicato dapprima in data 8 settembre 2025 e successivamente in data 20 ottobre 2025) contenente le domande telematiche ammesse e registrate in ordine cronologico nell'ambito della procedura di cui all'Avviso-bando per l'anno 2024, relativo all'erogazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura per l'anno 2024 ; - degli eventuali ulteriori atti e provvedimenti di I.S.M.E.A. (allo stato non conosciuti), con i quali è stato recepito l’elenco-graduatoria delle domande ammesse e registrate in ordine cronologico di cui sopra; - ove occorrer possa, dell'Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l'anno 2024 (avviso-bando), adottato da I.S.M.E.A. e pubblicato sul proprio sito internet, recante le norme di funzionamento del Fondo per l'Innovazione in agricoltura a valere sulla dotazione finanziaria per l'anno 2024; - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anteriore o successivo, anche se non noto, relativo alla predetta procedura e per la condanna di I.S.M.E.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante inserimento della ricorrente nell'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni nella posizione cronologica che era stata assunta all’atto dell’accettazione telematica della stessa, ovvero, previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, al risarcimento per equivalente, nella misura pari all’importo che sarebbe stato erogato alla stessa senza l’illegittima esclusione dalla surriferita graduatoria ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Agricola Villa Aiola S.p.a. il 10/6/2026: per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari collegiali - della nota di I.S.M.E.A. prot. n. 0013796 del 31/03/2026 - recante “Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_QU2VGXFL - Società Agricola Villa Aiola spa Riscontro controdeduzioni esito istruttorio negativo” – con la quale è stato comunicato l’esito negativo dell’istruttoria ; - dell’elenco-graduatoria (pubblicato da ultimo in data 21 maggio 2026 contenente le domande telematiche ammesse e registrate in ordine cronologico nell'ambito della procedura di cui all'Avviso-bando per l'anno 2024 (doc. 11); - ove occorrer possa, dell'Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l'anno 2024 (avviso-bando), adottato da I.S.M.E.A. e pubblicato sul proprio sito internet, recante le norme di funzionamento del Fondo per l'Innovazione in agricoltura a valere sulla dotazione finanziaria per l'anno 2024; - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anteriore o successivo, anche se non noto, relativo alla predetta procedura. e per la condanna di I.S.M.E.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante inserimento della ricorrente nell'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni nella posizione cronologica che era stata assunta all’atto dell’accettazione telematica della stessa, ovvero, previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, al risarcimento per equivalente, nella misura pari all’importo che sarebbe stato erogato alla stessa senza l’illegittima esclusione dalla surriferita graduatoria ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito istruttorio negativo della domanda di agevolazione e mancata inclusione nella graduatoria delle domande ammesse al Fondo per l’innovazione in agricoltura per l’anno 2024
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota di I.S.M.E.A. del 31 luglio 2025, recante l’esito istruttorio negativo della domanda di agevolazione, gli eventuali atti di mancato inserimento nella graduatoria, le graduatorie pubblicate nel corso della procedura, l’avviso-bando e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva nota del 31 marzo 2026, con cui I.S.M.E.A. ha comunicato il riscontro alle controdeduzioni e ha confermato l’esito istruttorio negativo, nonché la graduatoria pubblicata il 21 maggio 2026. Ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno, in forma specifica mediante inserimento nella graduatoria nella posizione cronologica originaria oppure per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né formula una valutazione sul merito delle censure.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti utilmente classificate nella graduatoria, individuate nelle proponenti collocate in posizione migliore rispetto alla ricorrente. Ha ordinato alla ricorrente di notificare individualmente il ricorso a tali soggetti, allegando copia dell’ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione dei relativi indirizzi PEC. Ha imposto all’amministrazione di comunicare alla ricorrente l’elenco completo degli indirizzi PEC entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e alla ricorrente di depositare le prove delle notifiche entro dieci giorni dalle notifiche stesse. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, fissata al 17 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Le esigenze cautelari della parte ricorrente possono trovare tutela con la sollecita fissazione del merito
La tutela cautelare è realizzata mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza concessione di una misura cautelare provvisoria o sospensiva espressa.
art. 55, comma 10, c.p.a.
dispone la trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 17 dicembre 2026
Il giudice può definire la domanda cautelare disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito, riservando ogni decisione sulle altre questioni.
Massime di principio
- Quando l’esito del giudizio può incidere direttamente sulla posizione di soggetti collocati in graduatoria in posizione migliore rispetto al ricorrente, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, mediante notificazione individuale, salvo diverse modalità autorizzate.
- Nell’integrazione del contraddittorio, l’amministrazione può essere onerata di comunicare al ricorrente gli indirizzi PEC dei soggetti da evocare in giudizio, mentre il ricorrente deve notificare l’atto e depositare tempestivamente la prova delle notifiche.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, con riserva di ogni decisione sulla legittimità degli atti impugnati e sulle spese.
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