Sentenza n. 581/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, al decreto ingiuntivo n. 171/2025 reso dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania il 16.4.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 171/2025 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Giudice di Pace aveva condannato il Comune al pagamento di € 7.104,57, oltre interessi e spese, entro quaranta giorni dalla notificazione. Il decreto è stato notificato al Comune il 22 aprile 2025, dichiarato esecutivo il 10 giugno 2025 e nuovamente notificato l'11 giugno 2025. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia dell'ente, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo azionato era stato regolarmente notificato, era esecutivo e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché il Comune non aveva fornito prova dell'esecuzione, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione al decreto entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, inclusi l'eventuale stanziamento o modifica di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il reperimento delle somme. L'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice e costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando un titolo giudiziale esecutivo, regolarmente notificato a una pubblica amministrazione, non sia stato eseguito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inadempienza.
- Nell'esecuzione di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono legittimi impedimenti: l'amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di svolgere tutte le fasi necessarie all'esecuzione finanziaria del titolo, compresi stanziamento o modifica di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
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