Cassazione Penale, Sentenza n. 38834/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2021 che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15/01/1991, n. 8 (conv. L. 15/03/1991, n. 82) per la mancata produzione del "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" ritenuto indispensabile dal Tribunale. Il ricorrente deduceva che: a) sussistevano i presupposti oggettivi per il beneficio (condanna per reati di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., espiazione di oltre un quarto della pena, ravvedimento, assenza di collegamenti con criminalità organizzata); b) la collaborazione era "importante" e documentata da sentenza del Tribunale di Marsala e pareri favorevoli della Procura nazionale antimafia e della DDA di Palermo; c) la collaborazione era prestata dopo la condanna e riguardava fatti diversi, per cui, secondo il ricorrente e alcune pronunce della Cassazione citate, doveva applicarsi il comma 5 dell'art. 16-nonies, che non richiederebbe il verbale illustrativo richiesto dal comma 4.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato l'art. 16-nonies nel suo complesso e che il "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" è requisito necessario per la concessione dei benefici penitenziari in deroga previsti dall'art. 16-nonies (in particolare ai fini dell'adozione dei provvedimenti che derogano ai limiti di pena). La Corte ha chiarito che il comma 5 non è alternativa al comma 4 ma "affianca" le altre ipotesi: anche quando la collaborazione sia prestata dopo la condanna e riguardi fatti diversi, i benefici possono essere concessi solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado sui fatti oggetto della collaborazione e resta necessario che la collaborazione presenti i requisiti di cui all'art. 9, comma 3 (attendibilità, novità, completezza o rilevanza). Di conseguenza il rigetto del Tribunale è stato ritenuto fondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. L. 15 marzo 1991, n. 82)
"Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 ... I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater ..."
La Corte interpreta il testo nel senso che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione costituisce un requisito necessario per l'adozione dei provvedimenti che derogano ai limiti di pena; il comma 5 "affianca" le altre ipotesi ma non elimina la necessità del verbale e degli altri requisiti previsti dall'articolo.
art. 16-nonies, comma 5 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8
"se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3"
Il comma 5 impone che, quando la collaborazione post-condanna riguarda fatti diversi, la concessione dei benefici richiede anche l'emissione della sentenza di primo grado sui nuovi fatti; tuttavia non esclude gli ulteriori requisiti (compreso il verbale illustrativo) previsti dal resto dell'articolo.
art. 9, comma 3 (norme sul pentitismo/collaborazione)
La collaborazione deve avere caratteri di intrinseca attendibilità, novità e completezza o comunque essere di notevole importanza per le indagini o il giudizio; tali requisiti sono richiesti anche ai fini dell'art. 16-nonies.
art. 51, comma 3-bis c.p.p.
Riferimento ai delitti per i quali, se condannati, possono essere valutati i benefici speciali previsti dall'art. 16-nonies; costituisce uno dei presupposti oggettivi per l'accesso alle misure in deroga.
art. 16-quater d.l. 15 gennaio 1991, n. 8
Indica il termine entro cui deve essere redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; richiamato come condizione per l'adozione dei provvedimenti in deroga.
L. 13 febbraio 2001, n. 45 (modifiche all'art. 16-nonies)
La modifica normativa ha introdotto e disciplinato il ruolo del verbale illustrativo e le condizioni per i benefici; la Corte richiama il carattere premiale e tutorio delle modifiche e ne conferma l'applicazione.
art. 176 c.p. e artt. 30-ter e 47-ter L. 26 luglio 1975, n. 354
Norme richiamate nell'art. 16-nonies relative ai limiti di pena e alle misure della esecuzione; l'art. 16-nonies consente deroghe a tali limiti purché sia stato redatto il verbale illustrativo.
Massime di principio
- Per ottenere i benefici penitenziari di cui all'art. 16-nonies occorrono cumulativamente tutti i presupposti elencati dall'articolo: condanna per i reati indicati, pareri/proposte delle autorità competenti, collaborazione "importante", ravvedimento e assenza di collegamenti pericolosi, redazione del verbale illustrativo entro il termine previsto e espiazione almeno di un quarto della pena (o 10 anni per lórgastolo).
- Il "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" costituisce un documento essenziale: la sua mancanza può giustificare il rigetto della richiesta anche se altri presupposti sembrano sussistere.
- Quando la collaborazione è resa dopo la condanna e riguarda fatti diversi, il beneficio può essere concesso solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado sui nuovi fatti (comma 5), ma ciò non esclude la necessità del verbale e degli altri requisiti dell'art. 16-nonies.
- La qualità della collaborazione va valutata secondo i criteri dell'art. 9, comma 3 (attendibilità, novità, completezza o rilevanza): anche collaborazioni formalmente documentate devono rispondere a tali requisiti sostanziali.
- Le pronunce di legittimità (Cassazione) forniscono interpretazioni autorevoli ma non hanno efficacia vincolante diretta su altri procedimenti; tuttavia la giurisprudenza costante ribadisce l'importanza del verbale e dell'insieme dei requisiti previsti dalla norma.
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