Sentenza n. 461/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere da parte della Regione Calabria sull'istanza della ricorrente del 20 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Regione Calabria sull'istanza del 20 giugno 2024 con cui era stata richiesta l'adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di finanziamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2019, per il tramite del Comune, una domanda di finanziamento per l'aumento della resilienza di strutture destinate ad attività economiche e produttive. Dopo una richiesta di integrazioni documentali, la Regione, con nota del 17 giugno 2024, aveva comunicato che la domanda non poteva essere accolta, prospettando sia l'inammissibilità della tipologia dei lavori sia la fruizione di altro contributo, e aveva aggiunto che, decorsi dieci giorni dal ricevimento, la pratica si sarebbe intesa definitivamente conclusa. La richiedente aveva replicato nel merito entro il termine, qualificando la nota come preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e chiedendo l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 della medesima legge. Non avendo ricevuto risposta, ha agito contro il silenzio, sostenendo che l'amministrazione fosse tenuta a esaminare le osservazioni e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo la nota del 17 giugno 2024 un diniego definitivo già adottato e non impugnato, e ha comunque insistito sulla non spettanza del finanziamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato alla Regione Calabria di provvedere espressamente sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nota del 17 giugno 2024, pur illustrando le ragioni ostative all'accoglimento della domanda e preannunciando la conclusione della pratica dopo dieci giorni, è stata qualificata come atto interlocutorio riconducibile al preavviso di rigetto, poiché il differimento della conclusione aveva senso solo quale spazio per l'esercizio del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. Avendo la richiedente presentato osservazioni, la Regione era tenuta a esaminarle e ad adottare un provvedimento espresso. Il giudice ha escluso che la nota potesse essere considerata un diniego già perfezionato, anche perché l'interpretazione dell'atto amministrativo deve avvenire secondo il suo contenuto complessivo, il rapporto tra motivazione e dispositivo, la ricostruzione del potere concretamente esercitato e il significato ragionevolmente percepibile dal destinatario, secondo buona fede e buon andamento. Non è stato nominato un commissario ad acta, non essendovi allo stato elementi che ne rendessero necessaria la designazione. La Regione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; nel caso concreto fonda l'obbligo della Regione di pronunciarsi sulla domanda di finanziamento dopo l'esercizio del contraddittorio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente al privato di presentare osservazioni sulle ragioni ostative comunicate dall'amministrazione; una volta presentate le osservazioni, esse devono essere esaminate prima della conclusione del procedimento.
art. 1362 c.c.
Le regole sull'interpretazione letterale e sistematica degli atti, richiamate dal giudice per gli atti amministrativi, impongono di ricostruire il significato dell'atto considerando il suo contenuto complessivo e il rapporto tra premesse e dispositivo.
art. 1366 c.c.
Il criterio della buona fede orienta l'interpretazione dell'atto amministrativo secondo ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, in coerenza con il principio di buon andamento e con l'esigenza di chiarezza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione comunica le ragioni ostative all'accoglimento di un'istanza e differisce la conclusione della pratica per un termine entro il quale l'interessato può presentare osservazioni, l'atto deve essere qualificato, in presenza dei relativi presupposti, come preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e non come diniego definitivo.
- La presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto attiva l'obbligo dell'amministrazione di esaminare l'apporto partecipativo e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il successivo silenzio è illegittimo.
- La qualificazione di un atto amministrativo deve essere compiuta sulla base del contenuto complessivo dell'atto, del rapporto tra motivazione e dispositivo, del potere concretamente esercitato e di ciò che il destinatario può ragionevolmente comprendere secondo buona fede; una comunicazione che preannuncia la conclusione futura della pratica non equivale necessariamente a un diniego già adottato.
- L'azione avverso il silenzio non è resa inammissibile dalla circostanza che l'amministrazione abbia manifestato in via interlocutoria ragioni ostative alla domanda, quando non abbia adottato un provvedimento conclusivo dopo l'esercizio del contraddittorio procedimentale.
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