Sentenza n. 2022/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro n. 1134/2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1134/2023 del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente eseguito la pronuncia mediante pagamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia insistito per la condanna alle spese, rilevando che l’esecuzione era intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento integrale effettuato dal Ministero aveva soddisfatto l’interesse azionato. Ha compensato le spese: il ricorrente non aveva depositato la prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero, richiesta dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, a pena di inammissibilità dell’azione esecutiva. La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le spese di lite vadano compensate, atteso che parte ricorrente non ha depositato agli atti di causa copia della notifica, presso la sede reale del Ministero resistente, del titolo esecutivo, come disposto, dall’art. 14, comma 1, d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30, a pena di inammissibilità dell’azione esecutiva intrapresa
La mancata prova in giudizio della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, prescritta dalla norma a pena di inammissibilità dell’azione esecutiva, è stata ritenuta rilevante ai fini della compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale sopravvenuto da parte dell’amministrazione, che soddisfi pienamente l’interesse azionato, comporta la cessazione della materia del contendere.
- La mancata produzione della prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, richiesta dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 a pena di inammissibilità dell’azione esecutiva, può giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →