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Sentenza

Sentenza n. 2022/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro n. 1134/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1134/2023 del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente eseguito la pronuncia mediante pagamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia insistito per la condanna alle spese, rilevando che l’esecuzione era intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento integrale effettuato dal Ministero aveva soddisfatto l’interesse azionato. Ha compensato le spese: il ricorrente non aveva depositato la prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero, richiesta dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, a pena di inammissibilità dell’azione esecutiva. La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    le spese di lite vadano compensate, atteso che parte ricorrente non ha depositato agli atti di causa copia della notifica, presso la sede reale del Ministero resistente, del titolo esecutivo, come disposto, dall’art. 14, comma 1, d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30, a pena di inammissibilità dell’azione esecutiva intrapresa

    La mancata prova in giudizio della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, prescritta dalla norma a pena di inammissibilità dell’azione esecutiva, è stata ritenuta rilevante ai fini della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale sopravvenuto da parte dell’amministrazione, che soddisfi pienamente l’interesse azionato, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata produzione della prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, richiesta dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 a pena di inammissibilità dell’azione esecutiva, può giustificare la compensazione delle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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