Sentenza n. 243/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Genova, sezione lavoro, 24 gennaio 2025 n. 98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 24 gennaio 2025, n. 98, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 98 del 24 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascun ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni annualità scolastica indicata nel titolo giudiziale, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza del Ministero in assenza di contestazioni sostanziali e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito degli importi corrispondenti alle annualità riconosciute dal titolo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Su richiesta dei ricorrenti ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso, nel caso esaminato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
€ 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato
Il giudice dell'ottemperanza può imporre, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, determinando il periodo di decorrenza fino all'esecuzione del giudicato o, in difetto, fino all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce, nei confronti dell'amministrazione debitrice, presupposto per la proposizione e l'esame dell'azione di ottemperanza, ove il giudicato non sia stato eseguito.
- In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione l'attribuzione di una prestazione determinata e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e specificare le modalità concrete di adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche appartenente all'amministrazione inadempiente, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione qualora l'inottemperanza prosegua dopo la scadenza del termine assegnato.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma giornaliera decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
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