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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25507/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, delle domande di alcuni lavoratori/assicurati volte a ottenere il beneficio contributivo per esposizione ad amianto previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. In primo grado le domande erano state accolte, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'INPS, ha riformato la decisione ritenendo maturata la decadenza di cui all'art. 47, comma 5, d.P.R. n. 639 del 1970, poiché gli interessati non avevano raggiunto il diritto a pensione al 2 ottobre 2003 e non avevano presentato domanda amministrativa all'INAIL entro il 16 giugno 2006. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quindici motivi: si è contestata la sussistenza della decadenza, l'avvenuto maturare del diritto a pensione alla data rilevante, la nullità della sentenza per composizione del collegio con giudice ausiliario, la motivazione apparente o perplessa, l'omessa pronuncia su vari profili, la necessità di rimessione alla Corte costituzionale, il preteso effetto di acquiescenza derivante dall'accreditamento contributivo, la violazione del giudicato, la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'applicabilità dell'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso il vizio di composizione del collegio, richiamando la dichiarazione di legittimità medio tempore dell'impiego dei giudici ausiliari; ha confermato che per la rivalutazione contributiva per amianto è necessaria la previa domanda amministrativa all'INPS, e che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche a tali controversie, essendo finalizzata alla certezza della spesa pubblica e rilevabile d'ufficio; ha escluso la denunciata incostituzionalità e incompatibilità sovranazionale della disciplina; ha dichiarato inammissibili varie doglianze per difetto di specificità o perché reiterative; ha escluso che l'accreditamento contributivo eseguito dall'INPS in corso di causa integri acquiescenza; ha negato l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. perché la causa non aveva ad oggetto direttamente una prestazione previdenziale, ma l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese.

Norme richiamate

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    Il beneficio contributivo per esposizione ad amianto ha natura previdenziale, incide sulla contribuzione e richiede i presupposti previsti dalla norma.

  • art. 47, comma 5, d.P.R. n. 639 del 1970

    La decadenza si applica anche alle controversie sulla rivalutazione contributiva per amianto; è posta a tutela dell'interesse pubblico alla certezza della spesa previdenziale, è rilevabile d'ufficio e opponibile anche tardivamente dall'ente.

  • art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992

    Ha sostituito il testo dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e disciplina i termini di decadenza in materia previdenziale.

  • art. 7 L. n. 533 del 1973

    Rileva per il computo del termine amministrativo presuntivo richiamato dalla disciplina della decadenza.

  • art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88 del 1989

    Rileva per il termine del procedimento amministrativo, che concorre alla soglia di 300 giorni richiamata dalla Corte.

  • artt. 24, 101, 111, 112, 437, 324 c.p.c.

    Sono stati invocati per denunciare nullità, omessa pronuncia e violazioni processuali, ma i relativi motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.

  • art. 132 c.p.c.

    È stato invocato per dedotta motivazione perplessa o apparente; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    È stato invocato sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla compensazione delle spese, ma la censura è stata respinta.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    L'esenzione dalle spese prevista da questa norma non si applica quando la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva e non una prestazione previdenziale direttamente richiesta.

  • art. 38 Cost.

    La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la norma tutela l'adeguatezza delle prestazioni, non le modalità di esercizio del diritto, purché non ne sia resa impossibile la fruizione.

  • art. 6 CEDU

    I termini decadenziali non sono di per sé contrari al diritto di accesso al giudice se realizzano un equo bilanciamento e non rendono impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

Massime di principio

  • Per le controversie sulla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la domanda giudiziale deve essere preceduta da una specifica domanda amministrativa rivolta all'INPS; la domanda indirizzata ad altro ente per ottenere soltanto prova dell'esposizione non sostituisce il presupposto amministrativo.
  • La decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle azioni volte al riconoscimento della maggiorazione contributiva per amianto, pure se proposte da soggetti già pensionati, perché il beneficio incide sulla contribuzione e sulla misura o sul conseguimento della pensione.
  • La decadenza previdenziale dettata per ragioni di certezza della spesa pubblica è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato, e può essere opposta anche tardivamente dall'ente previdenziale.
  • L'esecuzione della sentenza di primo grado non integra, di per sé, acquiescenza alla decisione impugnata, poiché può rispondere alla sola esigenza di evitare l'esecuzione forzata e pregiudizi più gravi.
  • Non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento dei soli presupposti di fatto di un beneficio previdenziale quando tali fatti costituiscono soltanto elementi della fattispecie costitutiva del diritto, che deve essere azionato nella sua interezza.
  • L'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. opera solo nei giudizi promossi per conseguire direttamente una prestazione previdenziale o assistenziale, non quando oggetto immediato della domanda sia un diverso accertamento da cui la prestazione discenda solo indirettamente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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