Circolare numero 53 del 07-03-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 30 gennaio 2017 tra INPS e C.E.S.A.C. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Sono disciplinate le modalità di trasmissione e validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e durata, nonché gli adempimenti in materia di protezione dei dati e le istruzioni contabili con l’istituzione di appositi conti.
Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 30 gennaio 2017 tra l’INPS e la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il documento disciplina le modalità operative, i profili economici, le clausole di tutela dell’Istituto e gli adempimenti contabili connessi.
Ambito di applicazione e natura della riscossione
La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento inviato ai contribuenti riporta l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria.
La circolare precisa che tale modalità di esazione non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS è esclusa qualunque obbligazione di riscossione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo. Deve inoltre comunicare i nominativi degli associati che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più corrispondere la quota.
Contestualmente all’inserimento dei dati nel portale, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture territoriali INPS provvedono alla validazione delle deleghe acquisite telematicamente mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta.
In caso di più deleghe provenienti dallo stesso soggetto e indirizzate a diverse associazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che quella successiva contenga revoca espressa della precedente.
Revoca della delega e rapporti associativi
La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione. Di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, già attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line, come importo una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; da tale comunicazione l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e facoltà di recesso dell’INPS
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, ivi compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione sindacale stipulante si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti connessi nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta la facoltà di recesso a ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
La circolare segnala infine che la sede della C.E.S.A.C. è in Roma, Via Barberini n. 11.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi a favore della C.E.S.A.C. viene istituito il conto GPN25186, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.)".
Sono inoltre istituiti i seguenti conti:
- GPN35186, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto della C.E.S.A.C.;
- GPN11186, per il debito verso la Confederazione per contributi associativi riscossi per suo conto.
La gestione dei rapporti finanziari con la Confederazione è demandata alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, disciplina la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità, con indicazione nell’avviso di pagamento dell’importo della quota associativa e dell’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’INPS.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di chi abbia revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. Contestualmente, deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato. Le strutture territoriali validano le deleghe acquisite sul portale confrontandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni, vale la prima pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede alla relativa acquisizione. La disciplina ribadisce quindi la distinzione tra rapporto associativo e mera attività di riscossione svolta dall’Istituto.
Costi del servizio e facoltà di recesso
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali, € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; dopo tale comunicazione l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, su semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo eventuale documentazione di supporto. Viene anche indicata la sede della C.E.S.A.C. in Roma, Via Barberini n. 11.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi per conto della C.E.S.A.C. è istituito il conto GPN25186. Sono inoltre istituiti i conti GPN35186 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11186 per il debito verso la Confederazione. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la C.E.S.A.C. sono affidate alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 7 mar 2017Circolare numero 47 del 07-03-2017
- Circolare · 7 mar 2017Circolare numero 48 del 07-03-2017
- Circolare · 7 mar 2017Circolare numero 49 del 07-03-2017
- Circolare · 7 mar 2017Circolare numero 50 del 07-03-2017
- Circolare · 7 mar 2017Circolare numero 51 del 07-03-2017
- Circolare · 7 mar 2017Circolare numero 52 del 07-03-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →