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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del diniego parziale di accesso agli atti della procedura concorsuale indetta dal Politecnico di Torino per la progressione tra l’area dei collaboratori e l'area dei funzionari bando 03/25/PV.

Giustizia amministrativa202600224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti della procedura concorsuale per la progressione tra l’area dei collaboratori e l’area dei funzionari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale opposto dal Politecnico di Torino alla richiesta di accesso agli atti della procedura concorsuale indetta con bando 03/25/PV, chiedendo l’annullamento del diniego e, in via cautelare, l’esibizione dei documenti. Il TAR ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità della domanda cautelare nel rito speciale in materia di accesso e ha rilevato che l’eventuale accoglimento della sospensione avrebbe consentito al ricorrente di ottenere immediatamente l’intero risultato utile perseguito, ossia l’esibizione dei documenti, anticipando integralmente l’esito del giudizio di merito. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva comunque individuato esigenze cautelari concrete, stringenti e indilazionabili non suscettibili di tutela mediante i tempi concentrati propri del giudizio sull’accesso. In relazione al contraddittorio, il ricorrente ha chiesto la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare, ritenendo che nel rito speciale sull’accesso la tutela cautelare non possa essere utilizzata per anticipare integralmente l’esibizione dei documenti, che costituisce il risultato finale della domanda, e osservando comunque l’assenza di un’urgenza qualificata non fronteggiabile con la tempistica concentrata del giudizio di accesso. Senza pronunciarsi sulla ricevibilità e sull’ammissibilità del ricorso principale, il TAR ha accolto la richiesta di notificazione ai controinteressati mediante pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. Il Politecnico dovrà pubblicare sul proprio sito, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, un avviso visibile contenente il ricorso introduttivo, l’ordinanza, l’indicazione dello stato del procedimento e le informazioni per reperire gli atti sul sito della giustizia amministrativa. L’avviso dovrà restare visibile per almeno trenta giorni; il ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro dieci giorni dalla stessa. La trattazione del giudizio sull’accesso è stata fissata all’udienza camerale del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare; l’istanza è stata dichiarata inammissibile nel rito speciale in materia di accesso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Utilizzato per autorizzare la notificazione del ricorso ai controinteressati mediante pubblici proclami, con pubblicazione sul sito web del Politecnico di Torino.

Massime di principio

  • Nel rito speciale in materia di accesso, è inammissibile una domanda cautelare quando il suo eventuale accoglimento consentirebbe di conseguire in via interinale l’intero risultato utile del giudizio, consistente nell’esibizione dei documenti, determinando un’anticipazione integrale della decisione di merito.
  • Anche quando non sia ravvisabile un’anticipazione integrale dell’esito, la tutela cautelare nel giudizio di accesso richiede la dimostrazione di esigenze concrete, stringenti e indilazionabili, non adeguatamente fronteggiabili mediante la tempistica concentrata propria del rito speciale.
  • Nel giudizio amministrativo, quando il numero o l’identità dei controinteressati renda difficoltosa la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, indicando contenuti, durata e prova dell’avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

Testo integrale

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