Ordinanza n. 2097/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Della Determinazione n, -OMISSIS- del 27.2.2026 avente ad oggetto il trasferimento d’autorità del ricorrente e notificato al medesimo in data 28.2.2026 (doc. 2); 2. di tutti gli atti presupposti istruttori e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di trasferimento d'autorità del militare a un incarico nella limitrofa provincia di Rieti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del 27 febbraio 2026 con cui era stato disposto il suo trasferimento d'autorità, nonché gli atti presupposti, istruttori e consequenziali. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma indica che la controversia riguardava la legittimità del trasferimento adottato in relazione alla vicenda che aveva generato particolare eco, all'esigenza di salvaguardare l'immagine dell'Arma e all'imparzialità delle indagini in corso presso il Comando provinciale del Corpo di appartenenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di valutazione prima facie ha ritenuto che l'ordine di trasferimento d'autorità fosse stato adottato nell'esercizio di un ampio potere discrezionale, sulla base di presupposti e per finalità adeguatamente esplicitati. Ha inoltre giudicato non palesemente irragionevole, nei limiti del sindacato giurisdizionale, lo spostamento presso un incarico nella provincia di Rieti, considerati l'eco della vicenda, la necessità di tutelare l'immagine dell'Arma e l'imparzialità delle indagini in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità di un appartenente alle forze armate o di polizia rientra in un ampio potere discrezionale dell'amministrazione, il cui esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo entro i limiti della manifesta irragionevolezza.
- Un trasferimento d'autorità può essere ritenuto non manifestamente irragionevole quando sia motivato dall'esigenza di tutelare l'immagine del Corpo e di garantire l'imparzialità di indagini in corso, in presenza di una vicenda dotata di particolare eco.
- Nella fase cautelare, la valutazione giudiziale del trasferimento d'autorità resta prima facie e non consente di sostituire la valutazione amministrativa discrezionale, salvo che emergano vizi evidenti di irragionevolezza o carenze manifeste nei presupposti e nelle finalità dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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