Cassazione Penale, Ordinanza n. 31354/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, rilevando che la doglianza formulata non era deducibile in sede di legittimità perché generica e aspecifica, e non si confrontava adeguatamente con la decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, privo di una puntuale indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, e comunque non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito, in materia di stupefacenti.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato qualificato come manifestamente inammissibile perché formulato con motivo generico e aspecifico, non confrontato con la motivazione impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente nel confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o assertive determina l'inammissibilità.
- La deduzione di vizi motivazionali o di violazione di legge non può tradursi in una critica apodittica alla decisione di merito, ma deve indicare in modo preciso gli errori denunciati e le ragioni per cui la motivazione sarebbe effettivamente viziata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge le spese processuali e la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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