Cassazione Civile, Ordinanza n. 20586/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratori, assunti da una società di trasporto pubblico con contratto di formazione e lavoro già in essere alla data del 25 luglio 1997 e poi trasformato in contratto subordinato a tempo indeterminato, hanno chiesto il riconoscimento del diritto al c.d. "terzo elemento" della retribuzione, voce soppressa dal c.c.n.l. del 25 luglio 1997 ma mantenuta per i dipendenti già in servizio a tempo indeterminato a quella data, nonché la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984, e dell'art. 4 dell'accordo nazionale del 25/07/1997, sostenendo che l'interpretazione data in appello fosse errata anche alla luce della disciplina europea sul lavoro a tempo determinato e chiedendo la cassazione senza rinvio con rigetto della domanda dei lavoratori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato, in continuità con la giurisprudenza più recente, che la contrattazione collettiva può distinguere tra lavoratori con contratto di formazione e lavoro poi trasformato e personale già stabile, equiparando i primi ai neoassunti ai fini dell'esclusione da nuove voci salariali senza violare l'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 e senza dar luogo a discriminazione. Ha precisato che, poiché i lavoratori in CFL non avevano mai percepito il terzo elemento prima della sua soppressione, non esisteva per loro alcun diritto quesito o livello retributivo da conservare. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dai lavoratori nel giudizio di primo grado. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per l'esistenza, all'epoca, di contrastanti precedenti di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la base formale del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984
La Corte ha ritenuto che non sia violato da clausole collettive che, nel quadro di una riforma della retribuzione, escludano i lavoratori con CFL poi trasformato dall'attribuzione di nuove voci salariali già soppresse, senza incidere sull'anzianità di servizio.
art. 4 dell'accordo nazionale del 25/07/1997
Interpretato nel senso che la soppressione del terzo elemento salariale e la sua conservazione solo per i dipendenti già in servizio a tempo indeterminato non comportano il diritto dei lavoratori con CFL trasformato a percepirlo.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata come quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, ma ritenuta non ostativa alla soluzione accolta.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999
Conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto all'applicazione ai rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato e ai contratti inseriti in programmi specifici di formazione o riqualificazione.
Massime di principio
- Le clausole della contrattazione collettiva che, in occasione di una riforma retributiva, mantengano determinate voci solo per i lavoratori che già le percepivano, escludendo chi non ne abbia mai beneficiato perché assunto con contratto di formazione e lavoro, non integrano di per sé violazione di legge né trattamento discriminatorio.
- La trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato non implica automaticamente il diritto del lavoratore a tutte le voci retributive abolite prima della trasformazione, se tali voci non erano mai entrate nella sua retribuzione.
- L'anzianità maturata durante il periodo di formazione può rimanere ferma, ma essa non fonda un diritto a mantenere emolumenti retributivi soppressi che non siano mai stati corrisposti al lavoratore.
- In tema di retribuzione collettiva degli autoferrotranvieri, la distinzione tra personale già in servizio a tempo indeterminato e lavoratori provenienti da CFL può essere giustificata dall'esigenza di evitare decurtazioni improvvise della retribuzione dei soli dipendenti già titolari delle voci soppresse.
- Il margine di discrezionalità riconosciuto dall'ordinamento europeo in relazione ai rapporti di formazione e apprendistato non impedisce una disciplina nazionale o collettiva che escluda tali rapporti dal trattamento previsto per il personale stabile, se la differenza non incide su diritti già maturati.
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